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ACQUISTO PRIMA CASA: I BENEFICI FISCALI ESTESI AD ALCUNE CATEGORIE DI MUTUATARI

  • Redazione
  • 17 gennaio 2017

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente centro studi Confedilizia]

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche (per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione), alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. 

Con la Risoluzione n. 61/E del 25.7.2016 (consultabile anche nella sezione “Banche dati” del sito Internet della Confedilizia, riservata agli associati) l’Agenzia delle entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’art. 5, comma 24, D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito. La normativa anzidetta prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte delle indicate categorie.

Con la Risoluzione 61/E, le Entrate hanno chiarito che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, sia con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale, volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma, venga effettivamente destinata a tale finalità.

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