• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Mercato Immobiliare

ACQUISTO PRIMA CASA: I BENEFICI FISCALI ESTESI AD ALCUNE CATEGORIE DI MUTUATARI

  • Redazione
  • 17 gennaio 2017

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente centro studi Confedilizia]

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche (per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione), alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. 

Con la Risoluzione n. 61/E del 25.7.2016 (consultabile anche nella sezione “Banche dati” del sito Internet della Confedilizia, riservata agli associati) l’Agenzia delle entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’art. 5, comma 24, D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito. La normativa anzidetta prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte delle indicate categorie.

Con la Risoluzione 61/E, le Entrate hanno chiarito che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, sia con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale, volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma, venga effettivamente destinata a tale finalità.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CONDOMINO MOROSO: I CASI DI IRREGOLARITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO
IMMOBILI NON RESIDENZIALI: BOOM DI COMPRAVENDITE PER NEGOZI, UFFICI E CAPANNONI

Related Posts

  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
Studenti universitari spingono il mercato degli affitti: Roma e Torino in testa nel 2025
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
Casa, i giovani tornano protagonisti: boom di acquirenti under 34 e single
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
Chi paga il notaio? Guida pratica alla compravendita immobiliare e dei terreni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Bonus edilizi, lo Stato spende meno di quanto incassa: il moltiplicatore economico è 3,3 3 novembre 2025
  • Ascensore esterno in condominio: il decoro non può ostacolare l’accessibilità 3 novembre 2025
  • Infiltrazioni e muffa obbligano il condominio a interventi urgenti per la tutela della salute 3 novembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena