• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Mercato Immobiliare

ACQUISTO PRIMA CASA: I BENEFICI FISCALI ESTESI AD ALCUNE CATEGORIE DI MUTUATARI

  • Redazione
  • 17 gennaio 2017

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente centro studi Confedilizia]

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche (per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione), alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. 

Con la Risoluzione n. 61/E del 25.7.2016 (consultabile anche nella sezione “Banche dati” del sito Internet della Confedilizia, riservata agli associati) l’Agenzia delle entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’art. 5, comma 24, D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito. La normativa anzidetta prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte delle indicate categorie.

Con la Risoluzione 61/E, le Entrate hanno chiarito che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, sia con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale, volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma, venga effettivamente destinata a tale finalità.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CONDOMINO MOROSO: I CASI DI IRREGOLARITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO
IMMOBILI NON RESIDENZIALI: BOOM DI COMPRAVENDITE PER NEGOZI, UFFICI E CAPANNONI

Related Posts

rumori molesti condominio
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
L’importanza del silenzio: l’inquinamento acustico minaccia il benessere globale
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
Affittare casa può rendere fino al 7 per cento
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Gen 17, 2017
Il mercato immobiliare nazionale tra bilanci e previsioni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena