• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti

COMPROPRIETARIO SENZA DELEGHE: QUANTO CONTA IN ASSEMBLEA CONDOMINIALE?

  • Redazione
  • 7 marzo 2017

La delega: croce e delizia delle assemblee condominiali. È su questo argomento – all’apparenza semplice e pur tuttavia foriero di polemiche e talvolta cause legali – che verte il quesito posto da un amministratore alla rubrica di consulenza legale del tg del condominio. Di seguito la questione e il parere dell’avvocato Chiara Magnani, di Parma.

D. Nel condominio che amministro vi sono diverse unità immobiliari in comproprietà fra due o più soggetti. Qualora – come spesso accade – all’assemblea condominiale si presenti solo uno dei comproprietari, sprovvisto delle deleghe degli altri, quale peso ha la sua presenza ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi?

R. Sulla base delle informazioni presenti nella domanda, credo che si faccia riferimento all’intervento in assemblea nel caso di appartamento in proprietà indivisa a più persona. In casi come questi occorre preliminarmente ricordare come 1’appartamento equivale sempre e comunque ad una testa. Ai fini del calcolo delle maggioranze, infatti, tutti i comproprietari contano comunque uno: di fronte all’assemblea rileva solo una testa che rappresenta sempre e comunque i millesimi della comproprietà complessivamente considerata. Ricordo come l’art. 67 delle disp. att. del codice civile, al secondo comma, preveda che “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice” . Occorre, pertanto, che i comproprietari trovino, prima dell’assemblea, un proprio rappresentante. Il rappresentante manifesta la volontà comune e pertanto eventuali dissidi hanno solo ed unicamente valenza interna.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE APPROVA IL PREVENTIVO PIÙ COSTO: È ECCESSO DI POTERE?
TASSE SULLA CASA, PIAGA ANCHE IN ISRAELE: DAL TERZO ALLOGGIO IN SU SCATTA LA PATRIMONIALE

Related Posts

  • Quesiti
  • Redazione
  • Mar 7, 2017
Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025
  • Quesiti
  • Redazione
  • Mar 7, 2017
Dichiarazione del redditi del condominio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Mar 7, 2017
Condominio: la permanenza in giardino dei nostri amici a quattro zampe

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena