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QUANTIFICARE IL DANNO PER LO “SPOGLIO FORZATO” DEL BENE IN CONDOMINIO

  • Redazione
  • 26 settembre 2016

Una cantina condominiale contesa. Quella che si riteneva la proprietaria, cambia la serratura impedendo alla famiglia che aveva acquistato alloggio e relativa cantina, di entrare in quest’ultima. Una vicenda complessa quella sottoposta da uno spettatore alla rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito, il quesito e la risposta dell’avvocato Massimo Agerli di Torino.

D. Io e mio marito siamo proprietari di un appartamento con cantina. Lo abbiamo acquistato tramite agenzia immobiliare. Dopo un anno è successo un fatto molto grave: una mattina eravamo entrambi fuori casa per lavoro, e al ritorno ci siamo trovati il lucchetto della cantina rotto e una nuova catena con un nuovo lucchetto, del quale non possedevamo la chiave. Attaccato alla porta della cantina, abbiamo trovato un foglio firmato dalla proprietaria di un negozio al piano terra, che spiegava come quella cantina risultasse, da visura catastale, essere di sua proprietà e che, quindi, se ne sarebbe reimpossessata. Dopo aver fatto le necessarie verifiche con il notaio e con l’agenzia immobiliare, siamo risaliti all’atto di vendita e alle relative visure catastali. Presente la signora proprietaria del negozio (che aveva messo il nuovo lucchetto), abbiamo appurato che probabilmente il suo atto di vendita era errato. Lei si è scusata con noi e ha provveduto a togliere il lucchetto, qualche giorno dopo. Noi però, siamo decisi a non far chiudere così la cosa, anche perché, per alcune settimane, non siamo stati in grado di entrare nella nostra cantina, dove avevamo sistemato le nostre cose. Qual è la strada migliore da seguire?

RISPONDE L’AVV. AGERLI

R. L’atto di spoglio posto in essere dalla proprietaria del negozio avrebbe certamente giustificato un’azione possessoria, ossia un giudizio “cautelare” volto appunto ad accertare l’avvenuto spoglio violento del possesso ed a ripristinare lo status quo ante, ossia la reintegrazione del possesso (quindi dell’uso) della cantina. Dopodiché, ripristinato lo stato di fatto (ossia il possesso), si sarebbe potuto far accertare lo stato di diritto, ossia quale soggetto fosse titolare del relativo diritto di proprietà. Tutto questo è stato però già fatto in via bonaria e stragiudiziale, con la restituzione del possesso della cantina ed il riconoscimento del diritto dei coniugi a ritenersi legittimi proprietari.

Resta la questione del mancato utilizzo dei locali per qualche settimana, senza ulteriori contestazioni (es. danneggiamenti o mancanza di beni ecc.). È certamente possibile fare un’azione per chiedere i danni, il problema è la quantificazione di tale danno in un giudizio.

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