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TETTO CONDOMINIALE: LAVORI NON CONCORDATI E PREVENTIVO DI SPESA SFORATO: CHI PAGA?

  • Redazione
  • 25 marzo 2015

D. Il preventivo approvato in assemblea per rifacimento del tetto condominiale con istallazione di ponteggi era di € 112.000,00. Al termine dei lavori sono stati richiesti €132.000,00, con la motivazione di avere istallato una piattaforma con ascensore e dell’aumento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, cosa non indicata nel preventivo dalla ditta e verbalizzato. È lecito?


Risponde l’avv. Enrico Morello – resp. Centro Studi Agiai


R. No direi di no: l’amministratore doveva riferire alla assemblea e farsi autorizzare anche per quanto riguarda i lavori non richiesti e concordati inizialmente. Poi ovviamente occorrerebbe vedere l’incarico esatto verbalizzato in favore dell’amministratore dalla assemblea che ha approvato i lavori iniziali. 

In ogni caso, il principio è che l’amministratore non ha (a meno ovviamente che si tratti di interventi urgenti che egli debba compiere di sua iniziativa per poi riferirne alla prima assemblea successiva) alcun margine di iniziativa personale, ma deve limitarsi a fare propria ed eseguire la volontà manifestata dall’assemblea. 

In questo caso si dovrebbe pertanto valutare l’opportunità e la necessità della spesa ulteriore relativa all’installazione della piattaforma, e se la spesa stessa si rivelasse non opportuna e sostanzialmente inutile si potrebbe chiedere all’amministratore di farsene carico. Per quanto riguarda l’impresa, infine, occorre vedere se aveva ricevuto esattamente un mandato anche per i lavori extra; diversamente si potrebbe contestare anche nei suoi confronti l’intervento compiuto. 

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