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Impianti termici: on line la guida di Expoclima

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 aprile 2019

Riportiamo, di seguito, un estratto della “Guida alla manutenzione dell’impianto termico e responsabilità civile e penale del manutentore”, realizzata da Expoclima in collaborazione con Ivar, rimandando, per ulteriori approfondimenti, al seguente link www.expoclima.net/dossier/163/manutenzione_impianto_termico_e_responsabilita_legale.htm?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter)

Introduzione

La normativa nazionale specifica in modo chiaro gli obblighi e le modalità secondo cui vanno condotti gli impianti termici. Conoscere con sicurezza le prescrizioni di legge e le conseguenze di un’eventuale violazione è fondamentale per ciascun installatore, manutentore e titolare di impianto.

Mantenere l’impianto sempre in regola permette infatti di assicurare sicurezza ed efficienza al sistema nel suo complesso, e utilizzando dei prodotti ad hoc è possibile allungare in modo considerevole la vita dell’impianto termico.

Definizione degli obblighi

La definizione di impianto termico è data dalla Legge 90/2013, modifica e integrazione del D.Lgs. 192/2005 (art.2, comma 1, punto I-tricies):

“Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Pertanto, sono considerati impianti termici:

  • impianti per il solo riscaldamento ambientale dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro vettore energetico;
  • impianti per il riscaldamento ambientale con produzione di acqua calda sanitaria;
  • stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se installati in modo fisso, la cui somma delle singole potenze al focolare (si sottintende quindi la presenza di combustione), per ogni unità immobiliare, sia uguale o maggiore a 5 kW;
  • impianti di climatizzazione estiva;
  • impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, solo se al servizio di più unità residenziali (ad esempio la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria per un condominio) o per utenze non assimilabili alla residenza;
  • impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.

Non sono considerati impianti termici:

  • sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare (ad esempio i boiler);
  • apparecchi per il riscaldamento o il raffrescamento che possano considerarsi “mobili”, ossia non installati in modo fisso a parete o a soffitto (ad esempio stufe elettriche, apparecchi di condizionamento portatili – anche se fissati a infissi, ecc).

L’integrazione succitata va senz’altro ad ampliare lo spettro di apparecchi e generatori che costituiscono un impianto termico.

La manutenzione

L’art. 3 del D.M. 37/2008 prescrive che Imprese, Ditte individuali/artigiani siano Imprese abilitate, ossia:

  • iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni o nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 4; il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
  • abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali opere intendano esercitare l’attività e dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare. Per le imprese artigiane la dichiarazione di inizio attività deve essere stata presentata unitamente alla domanda d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Per tutte le altre imprese la dichiarazione va presentata, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.

Messa in servizio

La messa in servizio di un nuovo impianto, così come la messa in servizio di un impianto al quale siano state apportate modifiche significative (per esempio: cambio di generatore o del combustibile, cambio di parti del sistema di evacuazione dei fumi, ecc.) ricadono sotto totale responsabilità dell’impresa installatrice. L’art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti, comma 1, del D.M. 37/2008, infatti dice (includendo impianti sia termo-idro-sanitari che elettrici, ossia gli impianti nella loro totalità):

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.

Il successivo art. 7 prescrive che: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto…”

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  • caldaia
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  • impianto termico
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  • riscaldamento domestico
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