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CONFAPPI, REZZONICO: “BENE LA LEGGE LOMBARDA SUL RECUPERO DEI SEMINTERRATI”

  • Redazione
  • 14 aprile 2017

“Siamo favorevoli alla nuova legge che, come già avvenuto per i sottotetti, ha la finalità di contenere il consumo del territorio e prevede la liberalizzazione degli interventi in questione, che non sono assoggettati a permesso di costruire e possono derogare ai limiti e alle prescrizioni del PGT e del regolamento edilizio”. con queste parole il presidente di Confappi, Silvio Rezzonico (nella foto), ha commentato l’approvazione, da parte del Consiglio regionale della Lombardia, la legge (n. 7/2017) per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti, per uso residenziale, terziario o commerciale. 

In concreto, la norma consente ai proprietari di trasformare questi spazi in appartamenti, uffici o altre attività commerciali, generando una fonte di reddito. “Il recupero dei locali – si legge nella norma – può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione”. Nel primo caso, il recupero necessita del preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge. Quando, invece, il recupero non prevede nuove opere edilizie, è soggetto alla preventiva comunicazione al Comune di riferimento. E ancora, nel caso in cui gli interventi comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, è necessario reperire nuove aree per servizi e attrezzature pubblici. È inoltre prevista la possibilità di garantire areazione e illuminazione dei vani attraverso l’utilizzo di impianti tecnologici all’avanguardia. In nessun caso, comunque, i locali potranno avere un’altezza inferiore a 2,40 metri e dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari.Gli interventi di recupero, specifica l’art. 4 della norma, potranno essere realizzati soltanto in edifici esistenti o in costruzione, che abbiano già ottenuto il titolo abilitativo edilizio. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di legge si applicano decorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori. 

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