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DA SOFFITTA A RESIDENZA: BISOGNA INCREMENTARE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

  • Redazione
  • 16 giugno 2016

[A cura di: Confappi-Fna]

Ma rendere abitabile un sottotetto richiede anche il rispetto di alcuni requisiti in materia di sostenibilità ambientale. Quasi tutte le Regioni, seppure con qualche differenza, impongono a chi compie l’opera di attenersi alle prescrizioni riportate nei vari regolamenti, se presenti, e nella normativa nazionale vigente. È il caso, ad esempio, di Marche, Molise, Liguria, Puglia, Piemonte, Sicilia, Lazio ed Emilia Romagna. Il Lazio, in particolare, rimanda al rispetto di ben precisi articoli della Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008 e promuove il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e al recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili, mentre l’Emilia Romagna, al fine di conseguire il miglioramento del comportamento termico del sottotetto – seppur in deroga – ammette l’inspessimento verso l’esterno delle falde di copertura. 

Ci sono poi le Regioni che estendono il contenimento dei consumi all’interno dell’involucro edilizio, non limitandosi al solo sottotetto. Ciò accade in Abruzzo, Lombardia e Umbria. In concreto, nel caso di un’abitazione privata, il proprietario dovrà prevedere, alla sostituzione di tutti i serramenti o alla coibentazione mediante sistema a cappotto di tutte le pareti disperdenti verso l’esterno, in modo tale da raggiungere le prestazioni energetiche disposte per legge. 

La Toscana, che fa parte del gruppo di regioni che si adeguano alle prescrizioni nazionali, esclude dall’obbligo di riduzione dei consumi gli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, mentre la Lombardia lascia ai Comuni la facoltà di scontare gli oneri di urbanizzazione, se il recupero dei volumi a fini abitativi è connesso a opere in bioedilizia o volte al risparmio energetico. Un’altra soluzione è quella scelta dalla provincia autonoma di Bolzano, che premia con un apposito “bonus energia” chi raggiunge, a cantiere concluso, almeno una classe energetica CasaClima C. 

Alcune amministrazioni locali hanno affrontato con maggiore specificità il tema del risparmio energetico e l’ottimizzazione dei consumi, concedendo poche “aperture” a chi non rispetta determinati parametri. Nel gruppo rientra la Calabria dove, in caso di mancata rispondenza alla normativa sul rendimento energetico o se le imprese coinvolte non operano nell’osservanza della legge in vigore, non può essere rilasciata l’agibilità del locale. Inoltre, in presenza di coperture con elementi vetrati orizzontali o inclinati è necessario dotare questi ultimi di schermature solari mobili ad hoc, al fine di regolare gli apporti di calore per irraggiamento solare. L’intervento consente di ottenere una riduzione della quota di energia fornita dal sole nei mesi estivi e massimizzarne gli effetti scaldanti nel periodo invernale. Le unità abitative oggetto di recupero a fini abitativi devono raggiungere, in Calabria, almeno la classe B. 

La Sardegna stabilisce che vengano adottate soluzioni ottimali per diminuire la quantità di energia necessaria a raffrescare e riscaldare la porzione oggetto di intervento, mediante l’utilizzo di componenti edilizi dalle prestazioni migliorate. Inoltre, è promosso l’utilizzo di materiali ecologici, ma per certificare un intervento in bioedilizia il computo metrico deve essere composto da prodotti “green” per almeno il 50%. 

In Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, prive di specifiche indicazioni, è sufficiente il rispetto della normativa in campo energetico nazionale e regionale. Il punto di riferimento è la Legge 90 del 2013 e i decreti attuativi del 26 giugno 2015, che – operativi dal 1° ottobre 2015 – fissano requisiti minimi da rispettare, variabili a seconda della tipologia di intervento e della percentuale di superficie disperdente coinvolta. 

Anche se su scala regionale il recupero dei sottotetti va considerato un intervento di ristrutturazione edilizia, a livello nazionale il decreto attuativo dei requisiti minimi lo assimila agli interventi di ampliamento di edifici esistenti. 

Di qui un’ulteriore distinzione: nel caso in cui il sottotetto non sia già servito da un impianto termico, ma se ne debba installare uno ex novo, la parte da recuperare è equiparata ad una nuova costruzione, con parametri ancora più restrittivi rispetto agli interventi di ristrutturazione. In ogni caso occorre affidarsi a un tecnico specializzato e abilitato, che verifichi il soddisfacimento dei requisiti energetici e presenti in comune opportuna relazione tecnica, contestualmente alla pratica edilizia. 

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