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L’obbligo dell’amministratore nei condomini con più di otto unità

  • Redazione
  • 31 marzo 2026

Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, nei condomini con più di 8 unità immobiliari è obbligatoria la figura dell’amministratore condominiale. Tuttavia, l’assenza di nomina non comporta automaticamente sanzioni, ma lascia aperta la possibilità per qualsiasi condòmino di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per richiederne la nomina.
In pratica, è possibile evitare la nomina, ma chiunque tra i condòmini potrebbe impugnare questa scelta e chiedere a un giudice di imporre la gestione formale con un amministratore.
Sebbene non siano previste multe o sanzioni immediate, l’assenza di un amministratore può generare criticità legali e pratiche:
• Gestione dei fornitori e delle spese comuni – Senza una figura ufficiale, eventuali controversie sui pagamenti o sulle ripartizioni potrebbero diventare difficili da risolvere.
• Responsabilità legale – In caso di problemi con i lavori di manutenzione o incidenti nelle parti comuni, senza un amministratore potrebbe essere complesso determinare chi risponde legalmente.
• Obblighi fiscali e contabili – La gestione del modello 770, delle ritenute fiscali e dei pagamenti deve comunque essere effettuata correttamente, pena multe e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se si decide di autogestire il condominio, è consigliabile nominare almeno un rappresentante unico, che possa firmare documenti ufficiali, interagire con la banca e gestire rapporti con fornitori ed enti pubblici.
Questo non significa che debba essere formalmente un amministratore, ma il condominio deve comunque individuare un referente per evitare disordine gestionale e problemi burocratici.
In conclusione, se il condominio ha avuto esperienze negative con amministratori inefficienti, l’autogestione può sembrare una soluzione valida, ma comporta rischi e complessità.

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  • amministratore di condominio
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