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EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI. DA OTTOBRE LE NUOVE REGOLE

  • Redazione
  • 4 settembre 2015

Entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 i decreti che aggiornano le regole su Attestato di Prestazione Energetica (APE) 2015, metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e schemi di relazione tecnica di progetto.

Tre i nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che ridefiniscono le regole in materia di efficienza energetica negli edifici, in particolare su:


• Attestato di prestazione energetica (APE) 2015;

• metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche;

• esempi per la compilazione della relazione tecnica del progetto.

I decreti entreranno tutti in vigore il primo ottobre 2015.

Attestato di prestazione energetica

Il decreto relativo alle nuove linee guida nazionali definisce il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE). Questo nuovo modello di APE dovrà applicarsi su tutto il territorio nazionale, per uniformare le regole sulla certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.

Le regioni e le province autonome che hanno già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici dovranno adeguare i propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida entro due anni dall’entrata in vigore del Decreto.

Linee Guida

Le nuove Linee Guida prevedono:

• nuove metodologie di calcolo, anche semplificate per i i casi meno complessi ( di piccole dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità);

• il nuovo format di APE;

• lo schema di annuncio di vendita o locazione;

• la definizione del sistema informativo comune su tutto il territorio nazionale.

Durata APE

L’APE avrà una durata massima di 10 anni (a partire dalla data del rilascio) e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione per adeguare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare post intervento. L’APE dovrà essere aggiornato anche dopo avere effettuato le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici degli edifici (come gli impianti termici) nel rispetto della normativa vigente.

Contenuti APE

L’APE è redatto da un soggetto abilitato  che deve riportare sull’attestato le seguenti informazioni relative all’edificio o all’unità immobiliare:


• la prestazione energetica globale;

• la classe energetica;

• la qualità energetica del fabbricato per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e per il raffrescamento i valori di riferimento (i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti);

• le emissioni di anidride carbonica;

• l’energia esportata;

• le proposte di miglioramento dell’efficienza energetica con evidenza degli in-terventi più convenienti e significativi.

Controlli

Le regioni e le province autonome effettueranno sul 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

Metodologie di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche

Il secondo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Questi edifici saranno confrontati con un edificio di riferimento (con le stesse caratteristiche geometriche, di orientamento, di ubicazione e di destinazione d’uso) per accertare il rispetto dei requisiti minimi.

Schema di relazione tecnica di progetto 

Il terzo decreto, infine, introduce gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Gli schemi si differenziano in base alle diverse tipologie di opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

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