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IMPRESE DELL’EDILIZIA: PER I CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI CONFERMATO IL BENEFICIO DEL 2014

  • Redazione
  • 25 agosto 2015

La crisi economica ha colpito duro sul settore delle costruzioni e (anche se in misura minore) su quello delle ristrutturazioni, nell’ambito di una congiuntura che, complici le tasse sulla casa, le minori disponibilità economiche, la crisi occupazionale e le politiche di restrizione dell’accesso al credito messe in atto dalle banche, ha penalizzato il mattone e il suo intero indotto.

In quest’ottica, per le imprese edilizie, industriali e artigianali, è di notevole interesse il messaggio numero 5336 del 17 agosto 2015, con il quale l’Inps comunica che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le aziende del settore edilizio potranno inoltrare istanza finalizzata alla riduzione contributiva applicabile sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, con accesso al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

Destinatari dell’agevolazione contributiva sono i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Le istanze relative al 2015 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica. Per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti aventi diritto, occorre invece fare riferimento alla circolare n. 75 del 10 aprile 2015.

IL MESSAGGIO INPS

Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La normativa prevede altresì che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari all’11,50%.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015. Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2015.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

 Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. 

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura rispetto all’anno 2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

 

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