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ALLOGGI CON DIFETTI DI ACUSTICA: SI PUÒ FARE CAUSA AL COSTRUTTORE O AL VENDITORE

  • Redazione
  • 25 gennaio 2016
[A cura di: Uppi Udine]

La tutela dei vizi acustici è nuovamente possibile per gli immobili acquistati che presentano deficit e vizi acustici. Con la sentenza del 29 maggio 2013, n.103 la Corte Costituzionale si è espressa sulla illegittimità dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
La norma dichiarata incostituzionale aveva ritenuto, in via di interpretazione, che “la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”. 
La Corte Costituzionale ha censurato la disparità di trattamento riservata gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione per l’esenzione dei costruttori-venditori di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 2 dicembre 1997, di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995. 
Un primo effetto della pronuncia è quello di non poter più escludere l’applicabilità della disciplina dei requisiti acustici agli immobili realizzati tra l’entrata in vigore del DPCM 5/12/97 ed il 20 luglio 2009. Pertanto, per questi casi sarà possibile pretendere il rispetto dei parametri acustici, facendo accertare le responsabilità dei costruttori/venditori, salvo che i contenziosi non si siano già esauriti per esempio a seguito di accordi di transazione o sentenze passate in giudicato. Ne discende, pur con prudenza, la possibilità di obbligare i costruttori-venditori all’esecuzione dei lavori e delle opere necessarie per eliminare i difetti oppure di vederli condannati a risarcire il deprezzamento ed il minor valore degli immobili venduti che non rispondessero pienamente ai requisiti acustici previsti.
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