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BONUS MOBILI: I DUBBI DEI CONTRIBUENTI E GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

  • Redazione
  • 26 settembre 2016

Il bonus mobili “tradizionale” e quello per le giovani coppie. Quattro quesiti pervenuti alla sua rubrica di posta fiscale, curata dall’esperto Gianfranco Mingione, hanno fatto sì che l’Agenzia delle Entrate, tramite il suo organo ufficiale d’informazione, “Fisco Oggi”, dedicasse una sorta di focus alle detrazioni fiscali attualmente spettanti per l’acquisto del mobilio. Riportiamo, di seguito, le domande dei contribuenti e i chiarimenti delle Entrate.

BONUS GIOVANI COPPIE: A CHI SPETTA

D. Il bonus per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie che comprano l’abitazione principale spetta anche a chi compra casa da solo e ha meno di 35anni?

R. L’agevolazione è riservata alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della coppia (articolo 1, comma 75, legge 208/2015). Il requisito della convivenza deve risultare nell’anno 2016 e deve essere attestato dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso autocertificazione. L’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi; in quest’ultimo caso, a comprare deve essere il componente che non ha superato il 35° anno d’età (circolare 7/E del 2016).

BONUS GIOVANI COPPIE: IL PAGAMENTO

D. Per fruire del bonus mobili giovani coppie, quali mezzi di pagamento è possibile utilizzare? Se si opta per il bonifico, deve avere requisiti particolari?

R. Il pagamento delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili destinati ad arredare l’abitazione principale della giovane coppia può essere effettuato, alternativamente, con bonifico bancario o postale o con carta di debito o credito. Qualora il pagamento sia disposto con bonifico, non occorre utilizzare quello – soggetto a ritenuta – appositamente predisposto da banche e Poste italiane Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Non è in ogni caso consentito l’impiego di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (paragrafo 2.4 della circolare 7/E del 2016).

BONUS MOBILI E DESTINAZIONE IMMOBILE

D. A ottobre comprerò casa assieme alla mia compagna, con la quale convivo da più di tre anni. L’appartamento potrà essere destinato a nostra abitazione principale solo a gennaio 2017. Ci spetta il bonus mobili per giovani coppie?

R. L’agevolazione cui si riferisce il lettore è stata introdotta dall’ultima legge di stabilità e spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia (almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età). L’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire nel 2015 o nel 2016, mentre la destinazione della stessa ad abitazione principale di entrambi i componenti della coppia, per gli immobili acquistati nel 2016, può avvenire anche più in là, comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per quell’annualità, quindi entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017 (circolare 7/2016).

BONUS MOBILI E DOCUMENTAZIONE DI SPESA

D. Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento. Contestualmente ho comprato degli elettrodomestici, pagando con bancomat. È sufficiente lo scontrino fiscale ai fini della detrazione?

R. Si ha diritto al “bonus mobili” anche in caso di pagamento effettuato tramite moneta elettronica (carta di credito o bancomat). In tale ipotesi, se il rivenditore non emette fattura, è necessario che nello scontrino siano indicati il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei beni acquistati. In caso di mancata indicazione del codice fiscale dell’acquirente, lo scontrino può comunque consentire la fruizione del beneficio, se riporta natura, quantità e qualità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Per i pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, va conservata anche la ricevuta di avvenuta transazione.

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