• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO: QUALI ONERI ACCESSORI SONO DETRAIBILI?

  • Redazione
  • 12 luglio 2016

Quindicesima puntata del nostro approfondimento on line sulla circolare 27/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti della stampa specializzata sulle più svariate tematiche fiscali inerenti a vario titolo il settore abitativo e immobiliare: dalle agevolazioni sulla prima casa alla rendita degli imbullonati, passando per compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Il focus di oggi è dedicato agli oneri accessori detraibili nell’ambito di un contratto di leasing abitativo.

D. Per individuare gli “oneri accessori” detraibili al 19%, per la nuova agevolazione dei canoni di leasing di abitazioni, introdotta all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.1, TUIR, è possibile far riferimento a quelli descritti nella circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 4.4, come ad esempio le “spese di istruttoria” per la concessione del leasing, la “commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione” o le spese “di perizia tecnica”? 

R. La detrazione del 19 per cento di cui all’articolo 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i.sexies.2), del TUIR, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente. 

Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di leasing.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
CANONE TV MEDIANTE F24 PER CHI NON È TITOLARE DI FORNITURA ELETTRICA
UNAI: VENERDÌ CONVEGNO SU EFFICIENZA, PRIVACY E IMMISSIONI MOLESTE IN CONDOMINIO

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Lug 12, 2016
Legionella: proteggi i tuoi impianti idrici prevenendo la proliferazione del batterio
  • Varie
  • Redazione
  • Lug 12, 2016
Pompe di calore geotermiche: efficienza e innovazione nella climatizzazione
  • Varie
  • Redazione
  • Lug 12, 2016
Caldaie, addio ai controlli in casa: la riforma che fa discutere

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Legionella: proteggi i tuoi impianti idrici prevenendo la proliferazione del batterio 9 gennaio 2026
  • Le case più cercate del 2025: ecco le tendenze 9 gennaio 2026
  • Incendio in condominio: chi paga se il responsabile non è assicurato? 9 gennaio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena