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CREDITO INCAPIENTI, DOMOTICA E DETRAZIONE IVA: LE SPECIFICHE DELLE ENTRATE

  • Redazione
  • 23 maggio 2016

Innumerevoli gli aspetti fiscali affrontati dalla cosiddetta circolare omnibus (la numero 20/E) diffusa dall’Agenzia delle Entrate Tra questi, diversi riguardano a vario titolo la casa e il condominio. vediamo alcuni dei temi salienti.

Riqualificazione energetica

In merito alla disposizione che consente ai contribuenti incapienti (cioè, i possessori di redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir) di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto e che, in caso di accettazione, il credito è utilizzabile in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si riceve il pagamento, mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno è sfruttabile negli anni successivi, non può essere chiesta a rimborso.

Interventi di domotica con il 65%

Per gli interventi di “domotica” (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative) ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, viene specificato che il relativo bonus, nel silenzio della norma, può essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.

Detrazione su Iva pagata al costruttore

La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice. Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale. La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Ad esempio, il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia del “bonus ristrutturazioni” (attualmente al 50%), da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro; fermo restando che, nel rispetto del principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, il “bonus ristrutturazioni” non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova detrazione.

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