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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE NOTE DELLE ENTRATE SUI MOBILI E LE RISTRUTTURAZIONI

  • Redazione
  • 11 maggio 2015

[A cura di: Uppi]

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente diramato una circolare facendo
precisazioni su alcune detrazioni fiscali. L’Uppi ha sintetizzato quelle
ritenute più importanti. Di seguito, un estratto dei chiarimenti relativi ad
alcuni aspetti fiscali particolarmente attinenti al settore immobiliare.
?

Mobili e successione

Sulle spese per l’acquisto di mobili e per la successione ereditaria:
non si trasferisce il diritto.
?D. L’art.
16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita,
per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola si
applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici?
?R.
L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a
un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo.
?Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la
fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con
proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della
detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.
?Si
ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi
la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in
esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i
rimanenti periodi di imposta.

 

Bonifico e ristrutturazione ?D. Per
fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si
chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla
norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del
bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il
codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella
disposizione di pagamento.
?R.
L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale
sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede
che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
?

 

 

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