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DISCIPLINA FISCALE DEI CONTRATTI DI RENT TO BUY: LE PRECISAZIONI DEI NOTAI

  • Redazione
  • 19 marzo 2015

[Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato]


Lo scorso 19 febbraio, con la circolare numero 4 l’Agenzia delle Entrate aveva finalmente fornito i primi chiarimenti ufficiali sul trattamento fiscale da applicare – agli effetti delle imposte dirette e indirette – al rent to buy, cioè ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all’art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164.

Ora, sulla questione è intervenuto nuovamente anche il Consiglio Nazionale del Notariato, secondo il quale “la scelta di fondo operata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di diversificare il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte, cioè da un lato assimilando, ai fini fiscali, l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni alla locazione, per cui alla quota di canone “imputata” al godimento dell’immobile trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i contratti di locazione; da un altro lato, assimilando ai fini fiscali e fin da subito la quota di canone destinata ad essere imputata al corrispettivo del trasferimento – la quale ad avviso dell’Agenzia ha natura di anticipazione del suddetto corrispettivo – agli acconti sul prezzo della successiva vendita dell’immobile”.

Come precisa quindi il Notariato, in caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile trova applicazione la normativa prevista, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i trasferimenti immobiliari. Pertanto i chiarimenti contenuti nella circolare si riferiscono in particolare al trattamento fiscale applicabile:

* alla quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile;

* alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo;

* al successivo trasferimento dell’immobile;

* alle somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita.

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