• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

ECOBONUS: TRASMISSIONE ERRATE DEI DOCUMENTI ALL’ENEA NON FA DECADERE LE DETRAZIONI

  • Redazione
  • 4 giugno 2015
[A cura di: Confappi]

Un errore o un’omissione nella presentazione della documentazione tecnica all’ENEA non può inficiare il beneficio fiscale di un contribuente, impedendogli di fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica dell’edificio. È infatti possibile correggere e integrare i documenti presenti nel fascicolo attraverso l’invio di una comunicazione di rettifica. Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 853/2015.
Nel caso in esame, a causa della mancata produzione della ricevuta di invio della documentazione all’ENEA, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente, l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto a un contribuente la spesa da lui sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%. Tale operato fu contestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che però respinse il ricorso, stabilendo che l’invio della documentazione all’ENEA è condizione essenziale per usufruire della detrazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell’opera (sentenza n. 401/2/2013).
In senso contrario si è espressa la Commissione Tributaria Regionale, la quale ha accolto il ricorso in appello da parte del contribuente e ha evidenziato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 non parla in nessun capoverso della decadenza del beneficio fiscale, anzi prevede che il contribuente possa rettificare la documentazione mediante l’invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni. Ciò si evince dalla lettura del paragrafo 3 della circolare, “Detrazione di imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico” ed in particolare del paragrafo 3.7 “Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA”.
In conclusione, il Collegio dichiara che l’omissione contestata dall’Ufficio, che peraltro ha successivamente ricevuto la stessa documentazione, non possa pregiudicare l’invocata deduzione stante anche l’avvenuta dimostrazione dell’esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute. Accoglie l’appello ed annulla la cartella di pagamento.
Ricordiamo infine che l’ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente e che non sono previsti dall’ente riscontri positivi o negativi né in caso di invio corretto né in caso di invio incompleto della documentazione.
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI IN CONDOMINIO: ECCO LE NUOVE LINEE GUIDA
CATASTO IMPIANTI E RAPPORTI DI CONTROLLO: LE ISTRUZIONI E LE RISPOSTE DELLA REGIONE VENETO

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Giu 4, 2015
Domotica e detrazioni fiscali: ecco come funziona il bonus del 65%
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 4, 2015
Siccità e infrastrutture: al via 957 milioni di euro per il potenziamento delle reti idriche
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 4, 2015
Diritto di prelazione immobiliare: cos’è, come funziona e quando entra in gioco

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Tutti devono pagare le spese per la verifica delle tabelle millesimali 17 ottobre 2025
  • Bonus ristrutturazioni anche senza residenza: quando spetta la detrazione del 50% 16 ottobre 2025
  • Condominio: presunzione di condominialità se manca il diritto di ‘uso esclusivo’ per l’utilizzo dell’ascensore e delle rampe di scale 16 ottobre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena