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L’ECOBONUS? È FRUIBILE ANCHE SUI LAVORI NELL’IMMOBILE È DATO IN LOCAZIONE

  • Redazione
  • 8 ottobre 2015

[Fonte: Ance]

Riconosciuta l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società. Lo prevede la sentenza della CTR Lombardia n. 2692 del 15 giugno 2015 che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell’ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati.

In particolare, nel caso di specie esaminato dalla sentenza, l’applicabilità del beneficio era stata negata ad un’impresa immobiliare che aveva effettuato i lavori di risparmio energetico su tre unità immobiliari possedute e destinate alla locazione. Al riguardo, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate avevano contestato la fruibilità della detrazione nel presupposto che gli immobili oggetto degli interventi non potessero essere qualificati come “strumentali”, anche se accatastati come uffici (A/10), poiché non venivano utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.

L’Amministrazione finanziaria denegava la spettanza della detrazione sulla base dell’orientamento espresso con la R.M. 340/E/2008, con il quale è stato chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’agevolazione deve essere riconosciuta unicamente per i lavori effettuati su fabbricati “strumentali”. In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell’ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi. Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall’agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali.

Ora, con la sentenza n. 2692/2015, i giudici tributari respingono, ancora una volta, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo».

Infatti, come sostenuto dall’Ance fin dall’introduzione dell’agevolazione, né la norma istitutiva  (introdotta dall’art. 1, commi 344-349, legge 244/2007), né le relative disposizioni attuative (contenute nel D.M. 19 febbraio 2007), pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati. Tenuto conto delle numerose e sempre più frequenti pronunce giurisprudenziali in tal senso, si auspica che l’Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, riconoscendo l’applicabilità della detrazione del 65% anche per i lavori eseguiti sui fabbricati delle società destinati alla locazione.

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