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REVOCATO UN TRUST IMMOBILIARE COSTITUITO CON PREGIUDIZIO DEL CREDITORE

  • Redazione
  • 21 settembre 2015

La Banca di Piacenza (avv.ti Moja ed Accordino, rispettivamente presidente e vicepresidente di Assotrusts, aderente a Confedilizia) ha ottenuto dal Tribunale (in composizione monocratica: dott. Elisabetta Arrigoni) la revoca di un trust immobiliare di diritto inglese costituito con pregiudizio delle sue ragioni di credito. ne dà notizia Confedilizia, che riporta come nell’argomentata decisione si faccia presente che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità: 

1) l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;

2) l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo;

3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Al proposito, il Tribunale sottolinea allora che il credito dell’istituto era già esistente al momento del compimento dell’atto di disposizione impugnato e che la giurisprudenza riconosce la revocabilità del trust ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. e cioè che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”. 

Il Tribunale evidenzia poi che per gli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente “la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore”. Presupposti che il Tribunale ha riconosciuto tutti esistenti nella fattispecie al suo esame, anche evidenziando che la costituzione del trust era avvenuta contestualmente all’aggravamento della situazione finanziaria della società debitrice. 

Elemento, anche questo, che, insieme agli altri e di cui s’è già detto, lascia a parere del Tribunale fondatamente presumere che il trust – costituito per atto notarile – “fosse in concreto preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare” della debitrice.

Il Tribunale (che si è – che risulti – per la prima volta pronunciato in materia) ha conseguentemente dichiarato inefficace il trust in questione nei confronti della Banca, che potrà ora (art. 2902 cod. civ.) iniziare l’esecuzione immobiliare sui beni costituiti in trust, e così per la somma dovuta e per le intere spese di giudizio (pari, da sole, ad un terzo circa della somma inizialmente dovuta), che la società convenuta è stata dal Tribunale condannata a pagare. 

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