• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

SCALE CONDOMINIALI: COME RIPARTIRE LE SPESE DI PULIZIA E ILLUMINAZIONE?

  • Redazione
  • 1 giugno 2016

In che modo si ripartiscono le spese di pulizia ed illuminazione delle scale condominiali? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Chiara Magnani, di Parma.

D. So che le spese di pulizia e illuminazione delle scale vanno ripartite secondo la tabella millesimale di proprietà perché non si riferiscono al funzionamento ma al decoro e all’utilizzabilità dei condòmini e degli estranei al condominio. Personalmente, mi trovo di fronte una palazzina condominiale di 7 unità immobiliari, con un’unica scala e terrazzo di copertura (lastrico solare) di proprietà comune ai 7 condòmini; reputo corretta la ripartizione con i millesimi generali di proprietà, e cerco il supporto di specifiche sentenze. Un’altra scala con 10 unità immobiliari ha la terrazza di copertura di proprietà esclusiva ad uno solo dei condòmini, ma con vincolo di usufrutto a favore dei restanti 9 conòomini per la manutenzione delle antenne tv. Sarebbe applicabile la suddetta ripartizione delle riferite spese? 

Risponde l’avv. Magnani

R. Il riformulato art. 1124 c.c. prevede che le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale vadano addebitate ai singoli proprietari per il 50% in base al valore millesimale dei singoli piani e per il restante 50% in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano. Nel caso, pertanto – a titolo esemplificativo – della manutenzione di ringhiere, gradini, pianerottoli e tutti gli accessori delle scale, il criterio di ripartizione è quello sopra descritto.

In caso, invece, delle spese di pulizia ed illuminazione la Suprema Corte (sentenza n. 432/2007) ha affermato – dopo diverse e contrastanti pronunce – che la spesa vada ripartita in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono. Le spese di pulizia e illuminazione, infatti, afferiscono l’uso e il godimento della cosa, pertanto, il singolo condomino è tenuto al pagamento in base all’utilità che trae dalla cosa comune. 

L’ultimo orientamento della Corte, pertanto, utilizza il criterio dell’articolo 1124 c.c. (altezza del piano) privandolo però dell’altro componente (valore della quota) proprio per evidenziare come chi vive ai piani alti sporchi e logori le scale in misura maggiore rispetto a chi vive al piano terra. Ovviamente è possibile per l’assemblea modificare, a maggioranza, i criteri di ripartizione della spesa per la pulizia/illuminazione delle scale optando, per esempio, per ripartire la spesa in base all’uso che ciascun condomino può fare del bene comune ex art 1123 c.c. 

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
GIUDICI DI PACE E FORMAZIONE AMMINISTRATORI: IL PUNTO DEL SOTTOSEGRETARIO FERRI
CEDIMENTI STRUTTURALI DEL CONDOMINIO: MA IL COSTRUTTORE È FALLITO

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Giu 1, 2016
In arrivo il nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la legge delega in esame alla Camera
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 1, 2016
FAQ – Materiali da costruzione a base di scarti industriali
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 1, 2016
Il Decreto Omnibus 2025 è legge: IVA ridotta per l’arte e Superbonus prorogato nelle zone terremotate

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • I prezzi dei monolocali in affitto nelle città universitarie italiane 19 settembre 2025
  • In condominio le colonnine di ricarica elettrica sono considerate intervento straordinario 19 settembre 2025
  • Condominio sempre più smart, sostenibile e inclusivo 19 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena