• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

SE SI RIACQUISTA UN ALLOGGIO ANCHE SOLO A TITOLO GRATUITO IL BONUS PRIMA CASA NON DECADE

  • Redazione
  • 13 maggio 2015

[A cura di: Nunziata Masiello e Filomena Scarano – Nuovo FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]


In caso di cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione.

In tema di agevolazione “prima casa”, la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che “in caso di… trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”. La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora “… il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Sulla questione, la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “… il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986… espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4…, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr anche Cassazione. sentenza 5689/2014). Detto orientamento è stato ribadito, inoltre, con l’ordinanza 17151/2014, dove i giudici hanno evidenziato come più volte la stessa Corte di cassazione ha chiarito che “l’acquisto rilevante ai fini dell’ultima parte del quarto comma della nota II bis all’articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) (…)”. Quindi, per i giudici di legittimità, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.

Di segno opposto era la posizione dell’Agenzia che, in precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione. La risoluzione odierna, dunque, prende atto dei principi affermati più volte dalla Corte di cassazione, ma ribadisce, tuttavia, la necessità – ai fini del mantenimento dell’agevolazione – che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente. Questo in conformità ai chiarimenti forniti con le risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.

Su tale punto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Con sentenza 7338/2015, infatti la Corte di cassazione ha affermato che “le agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall’effettiva realizzazione dell’intento di abitarvi da parte dell’acquirente”. In senso conforme anche la successiva ordinanza 8847/2005.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
IMU E TASI: I BOLLETTINI PRE-COMPILATI POTREBBERO CREARE UN NUOVO IMBUTO
LUCE E GAS: BOOM DI RICHIESTE DI CONCILIAZIONE PER RISOLVERE LE LITI SULLE BOLLETTE

Related Posts

rumori molesti condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 13, 2015
L’importanza del silenzio: l’inquinamento acustico minaccia il benessere globale
ristrutturazione interni
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 13, 2015
Ritardo nei lavori in appalto: penali, risarcimenti e tutele per il committente
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 13, 2015
Cara Casa 2025, il Festival sull’Abitare: diverse tappe da Nord a Sud

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena