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Solo l’amministratore può estinguere il debito contratto dal condominio

  • Redazione
  • 18 agosto 2015

[A cura di: avv. Chiara Magnani –
Associazione Foro Immobiliare] Con la sentenza del 17/07/2015 il Tribunale di
Alessandria ha accolto il reclamo proposto dall’ente erogatore del servizio
idrico avverso l’ordinanza – emessa a conclusione di un procedimento cautelare,
ex art. 700 c.p.c. azionato dai singoli condòmini in regola con i pagamenti –
con cui il giudice di primo grado aveva, invece, ordinato al fornitore di
ripristinare, in favore del condominio, l’ordinario flusso di acqua.

L’ente erogatore, infatti, protraendosi
la morosità del condominio – destinatario tra l’altro di decreto ingiuntivo
esecutivo e non opposto – in attuazione delle condizioni contrattuali procedeva
a ridurre al minimo la somministrazione dell’acqua per le utenze domestiche. A
fronte della riduzione del servizio, i condòmini in regola con il pagamento
delle rate condominali richiedevano l’immediata riattivazione del servizio.

Il Tribunale di Alessandria,
nell’accogliere il reclamo, evidenzia come parte del contratto di
somministrazione dell’acqua sia solo ed esclusivamente il condominio e non i
singoli partecipanti, come solo l’amministratore – nella sua qualità di
rappresentante della collettività tanto nei rapporti esterni quanto in quelli
interni – sia il soggetto legittimato ad effettuare il pagamento delle relative
utenze e come, pertanto, l’eventuale pagamento operato dai singoli condòmini
non abbia alcuna efficacia estintiva del debito originato dal condominio (Cass.
3636/2014)

Nel rapporto contrattuale tra il terzo
fornitore e il condominio, la circostanza che alcuni condòmini abbiano
effettuato regolarmente, in favore del condominio, il versamento delle quote
condominiali di propria spettanza è del tutto irrilevante: nel caso in esame,
comunque, i singoli condòmini non avevano materialmente effettuato alcun
pagamento in favore del fornitore, e comunque anche se i virtuosi avessero
corrisposto gli importi direttamente all’ente erogatore, il loro pagamento non
avrebbe avuto alcuna capacità estintiva del debito contratto dal condominio.
L’amministratore, nel caso di specie, non aveva versato alcun importo al
fornitore, pertanto, non vi era stato alcun adempimento parziale del
condominio. Pare evidente come anche i condòmini virtuosi rispondano
dell’inadempimento del condominio e come siano esposti al rischio di vedersi
richiedere dal fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att.
c.c., il pagamento, pro quota, del credito maturato nei confronti del
condominio.

I condòmini virtuosi, a tutela delle proprie
ragioni, come suggerito anche dal Tribunale di Alessandria, ben possono
attivarsi per fare in modo che l’amministratore metta a disposizione del
fornitore le somme già incassate nonché operi per far valere nei confronti dei
morosi i pagamenti già effettuati. 

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