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Opzioni per la cessione o lo sconto, nuovo look al modello di comunicazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 15 novembre 2021

Opzioni per la cessione o lo sconto,
nuovo look al modello di comunicazione

In linea con le ultime disposizioni normative, approdate ieri in GU con il Dl n. 157/2021 e in vigore da oggi, l’Agenzia provvede a modificare format, istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Arriva puntuale il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica , le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica alle Entrate, secondo quanto disposto dal decreto “Anti-frodi”, approvato ieri e in vigore da oggi. Con il provvedimento del 12 novembre 2021, siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia, infatti, recepisce le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, che, introducendo il comma 1-ter all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, estende a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).
Ora il contribuente è tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus.

Tali novità ricadono sul modello di comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e risparmio energetico, modificato con il provvedimento odierno, il quale va a ritoccare il provvedimento dell’8 agosto 2020 con cui, in origine, sono stati approvati tutti gli “strumenti” della comunicazione (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura”).

Tags
  • detrazioni fiscali in condominio
  • Superbonus
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