• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

PROBLEMI DI VITA CONDOMINIALE: CHE COSA PREVEDE LA LEGGE

  • Redazione
  • 16 gennaio 2015

Problemi di vita quotidiana in condominio. Diatribe che spesso sfociano in cause interminabili. Ecco, in una scheda a cura di Confappi, alcuni quesiti frequenti e una risposta dal punto di vista giuridico.


D. Può l’amministratore vietare di parcheggiare la bici nel cortile condominiale?


R. Essendo il cortile una parte comune dell’edificio, il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Secondo il Codice civile, quindi, il parcheggio della bicicletta sarebbe sempre consentito. Può capitare, però, che il regolamento condominiale lo vieti: in questo caso c’è poco da fare, a meno che l’assemblea non voti per modificare il regolamento. Lo stesso regolamento condominiale, a sua volta, è però subordinato sia al Regolamento edilizio comunale che a quello Locale di igiene. Così, ad esempio a Milano e Torino, le amministrazioni comunali hanno autorizzato il parcheggio della bicicletta all’interno del cortile condominiale e l’amministratore non può che attenersi alla legge.


D. Raccolta differenziata in condominio: chi paga la multa in caso di errato conferimento dei rifiuti?


R. Se nei cassonetti posti all’interno del cortile condominiale la raccolta differenziata dei rifiuti non è eseguita correttamente, la polizia municipale multa l’intero condominio, che per legge è responsabile nei confronti del Comune. A quel punto l’amministratore inserisce la sanzione nel bilancio, ripartendo l’importo fra tutti i condòmini, in base alla quota millesimale di ciascuno.


D. Chi paga per la tinteggiatura delle scale?


R. La risposta è contenuta nell’art. 1124 c.c. secondo cui “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.


  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
AMMINISTRATORE: SE IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DEI CONDÒMINI È SOLO ATTIVO

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Gen 16, 2015
Comprare casa: tasse sul prezzo o sul valore catastale? La regola che può cambiare il conto finale
litigio in condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Gen 16, 2015
Quando l’aria diventa un’offesa: così le molestie olfattive possono trasformarsi in reato
  • Varie
  • Redazione
  • Gen 16, 2015
Quota di legittima: quando la legge decide chi eredita la casa

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Scuola e lavoro: oltre 500 studenti delle superiori formati da Daikin in nove Centri di Formazione presenti in Italia 18 giugno 2026
  • Pozzi condominiali, chi paga davvero? La guida alle regole che evitano conflitti 18 giugno 2026
  • Pannelli fotovoltaici, come prevenire il rischio di incendio 18 giugno 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena