• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMMERCIALI E RESIDENZIALI: QUANDO SCATTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE

  • Redazione
  • 14 maggio 2015
[A cura di: avv. Paolo Ribero]
In caso di alienazione di immobile concesso in locazione ad uso commerciale, il conduttore ha il diritto di prelazione su detto immobile; ossia il proprietario-locatore, nel caso in cui intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore (o ai conduttori se ve ne sono di più) con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione (tecnicamente denuntiatio) devono essere indicati il corrispettivo e le altre modalità e termini della vendita. Il conduttore ha 60 giorni di tempo per dichiarare – sempre a mezzo di ufficiale giudiziario – il proprio interesse all’acquisto. Unica eccezione al diritto di prelazione è rappresentata dalla vendita al coerede, al coniuge o ai parenti sino al II grado.
La giurisprudenza ha altresì precisato che il diritto di prelazione viene meno anche nel caso di “vendita in blocco” che si verifica qualora l’alienazione a terzi riguardi, alternativamente, o l’intero edificio nel quale si trova l’immobile locato o una parte dello stabile medesimo costituente un complesso unitario, con individualità propria diversa da quella della singola unità locata (sul punto ex multis Cass. 23749/2008).
È importante sottolineare che la mancata denuntiatio o la vendita a condizioni diverse da quelle indicate, determina una gravissima conseguenza: il riscatto. Infatti, il conduttore può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente o da ogni altro avente causa.
Sul valore della denuntiatio si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione che con pronuncia del 4 dicembre 1989 n. 5357 hanno affermato che “la dichiarazione del conduttore di esercizio della prelazione non costituisce accettazione di proposta e non comporta immediato acquisto dell’immobile, ma determina l’insorgenza per entrambe le parti dell’obbligo di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo”. Da ciò ne consegue che il proprietario-locatore una volta effettuata la comunicazione al conduttore, rimane vincolato non potendo revocare la propria decisione a seconda della risposta del conduttore.
Per gli immobili ad uso abitativo, il legislatore ha previsto un solo caso in cui si configura il diritto di prelazione in capo al conduttore. Tale disciplina si applica nell’ipotesi in cui il locatore intenda dare disdetta alla prima scadenza (primi 4 anni) per il motivo di cui all’art. 3 lett. g. Legge 431/1998, ossia per vendere l’immobile locato ad uso abitativo e non abbia altri immobili oltre quello adibito a propria abitazione. Al di fuori di questa ipotesi – o nel caso di disdetta dopo 8 anni – non vi è diritto di prelazione in capo al conduttore nel caso di locazioni ad uso abitativo.
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO O VENDITA IN NUDA PROPRIETÀ? PRO E CONTRO A CONFRONTO
CONTRATTI ENERGIA: L’ANTITRUS MULTA ILLUMIA PER “PUBBLICITÀ INGANNEVOLE”

Related Posts

rumori molesti condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 14, 2015
L’importanza del silenzio: l’inquinamento acustico minaccia il benessere globale
ristrutturazione interni
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 14, 2015
Ritardo nei lavori in appalto: penali, risarcimenti e tutele per il committente
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 14, 2015
Cara Casa 2025, il Festival sull’Abitare: diverse tappe da Nord a Sud

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena