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TERMOREGOLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI: NOVITÀ IN LOMBARDIA E ABRUZZO

  • Redazione
  • 29 luglio 2015
[Fonte: Confappi]

Novità, in ambito regionale, in materia di riscaldamento, impiantistica e condominio. Innanzitutto, dopo che in Piemonte, anche in Lombardia slitta al 31 dicembre 2016 la scadenza per l’installazione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore agli impianti di riscaldamento al servizio di più abitazioni. La proroga è stata approvata e inserita nella Legge di semplificazione 2015 (Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20), che modifica di fatto la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24. L’art. 15 della Lr 20/2015 prevede infatti di “estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti”. Con questa Legge anche la Regione Lombardia si allinea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 102/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96.
Scendendo più al sud, l’Abruzzo, con Legge Regionale del 4 luglio 2015, n. 18, pubblicata sul Bura lo scorso 8 luglio, ha approvato le “Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”, che con la sua entrata in vigore abroga la precedente Lr 17/2007. L’obiettivo, in questo caso, è di tutelare i fruitori degli impianti garantendo una maggiore sicurezza e indicando le modalità di esercizio, controllo e manutenzione.
La legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, come indicato nell’articolo 1.
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