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BONUS ARREDI E BONUS MOBILI: I DUE BENEFICI FISCALI A CONFRONTO

  • Redazione
  • 2 febbraio 2016
L’Uppi Spoleto pone l’accento, in particolare, su un provvedimento della Legge di Stabilità: quello che ha previsto il prolungamento di un anno del “bonus arredi” (riconosciuto a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di lavori di ristrutturazione); e che introdotto un nuovo e distinto “bonus mobili”, riservato alle giovani coppie che comprano e arredano l’abitazione principale. L’associazione ne rimarca, dunque, le specifiche.
Bonus arredi. Il comma 74 dell’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2016 l’agevolazione introdotta (dal 6/6/2013), a favore di chi acquista mobili e grandi elettrodomestici (nuovi), destinati ad un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia. A condizione che contemporaneamente si fruisca del “bonus ristrutturazioni” (L. 449/97 e seguenti, il famoso recupero del 50% delle spese, in 10 anni). Anche per gli arredi il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% (in dieci anni) delle spese sostenute per l’acquisto degli arredi, per un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare. Come per i lavori di ristrutturazione occorre pagare anche gli arredi con bonifici bancari o postali, della speciale tipologia specifica. 
Bonus mobili (per giovani coppie). Il comma 75 dell’articolo 1 della 208/201 istituito un ulteriore e diverso “bonus mobili”. Esso è riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e da fruire, anche questo, in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al beneficio, la coppia può essere sposata oppure convivente, ma deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.
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