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TENDE PARASOLE: COSA FARE SE IL CONDOMINIO VÌOLA IL DECORO

  • Redazione
  • 5 febbraio 2016

Le tende da sole in condominio: l’uniformità, il rispetto del decoro e il “colpo di testa” di un condomino, che le installa di un colore diverso rispetto a quello approvato dall’assemblea. Come ci si deve comportare nei suoi confronti? È l’oggetto di un quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Nunzio Costa di Napoli.

D. Un condomino ha montato tende da sole di colore leggermente diverso da quello previsto dal regolamento condominiale. Lui ha giustificato la cosa dicendo di aver approfittato di un’offerta ma, anche se le tonalità sono simili, il decoro condominiale ne esce compromesso. L’argomento sarà oggetto della prossima riunione condominiale. Quali strumenti si hanno per obbligarlo ad adeguarsi?

R. La novella del 2012 introduce il meccanismo delle astreintes (modelli giurisprudenziali presenti nell’ordinamento francese di coercizione indiretta al fine di spingere un obbligato inadempiente all’adempimento, ndr.).all’art. 70 d.a. del codice civile. Propongo di far approvare una delibera assembleare che modifichi il regolamento di condominio, prevedendo da un lato il rispetto del decoro architettonico come bene comune autonomamente tutelabile, con potere per l’amministratore di agire a tutela dello stesso senza dovere ricorrere al deliberato assembleare, come estrinsecazione del potere di porre in essere gli atti conservativi; dall’altro, l’introduzione della sanzione pecuniaria di euro 200 per ogni violazione del regolamento condominiale, e di euro 800, in caso di recidiva, da devolversi ad un fondo da appostare nel bilancio condominiale. 

In caso di inottemperanza alla richiesta dell’amministratore di eliminare la condotta che arreca turbamento al decoro, scatta l’intimazione stragiudiziale e poi in automatico la sanzione e la recidiva. Si può arrivare anche all’esecuzione con rimozione forzata del bene o alla fissazione da parte del giudice di una somma per ogni giorno di ritardo nella rimozione applicando l’art. 614 bis c.p.c.

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