• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

CEDIMENTI STRUTTURALI DEL CONDOMINIO: MA IL COSTRUTTORE È FALLITO

  • Redazione
  • 3 giugno 2016

Che ne è della polizza decennale sul fabbricato quando fallisce il costruttore? Cosa succede in caso di cedimenti strutturali del condominio appena edificato? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli, consulente legale di Ape-Confedilizia di Torino.

D. Sono amministratore di un condominio nel quale, contestualmente, sono anche proprietario di un’unità immobiliare. Lo stabile presenta alcuni difetti di costruzione che necessitano di manutenzione straordinaria urgente, causa cedimenti strutturali. Tali lavori dovrebbero essere coperti dalla garanzia decennale del costruttore, il quale, però, è fallito. Come ci si deve comportare? Quali risposte devo dare ai condòmini? Chi deve farsi carico dei suddetti lavori?

Risponde l’avvocato M. Agerli

R. Purtroppo il fallimento del costruttore renderebbe inutile, dal punto di vista del risultato concreto, il tentativo di azionare la garanzia decennale prevista dall’art. 1669 c.c. (che, comunque, prevede l’obbligo di denuncia del vizio al costruttore entro un anno dalla scoperta e la necessità di agire entro l’anno dalla denuncia). Se il condominio, quando all’epoca ha stipulato l’appalto, non è riuscito ad ottenere dal costruttore una polizza assicurativa a copertura di tali vizi, temo che non vi sia altro da fare che convocare urgentemente l’assemblea e far deliberare sull’esecuzione delle opere i cui costi graveranno, per forza, sui condòmini.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
LA LEGGE 220/2012 E LA MODIFICA DELLE TABELLE MILLESIMALI IN CONDOMINIO
ARCHITETTI E PROPRIETÀ IMMOBILIARE: CONFRONTO SUL REGOLAMENTO EDILIZIO DI MILANO

Related Posts

affittasi
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 3, 2016
Oggetti lasciati dall’ex inquilino: cosa può (e non può) fare il proprietario
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 3, 2016
Morosità incolpevole 2026: il salvagente pubblico per chi rischia lo sfratto
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 3, 2016
TARI 2026, il bonus del 25% arriva in bolletta: perché non basta l’ISEE basso e cosa rischia chi è in ritardo

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Box auto, come cambia la detrazione nel 2026 11 maggio 2026
  • Con un reddito familiare medio si può comprare casa da 252 mila euro 11 maggio 2026
  • Corte di Cassazione: sui rumori condominiali serve la prova concreta seria e oggettiva 11 maggio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena