• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

TUTTE LE DETRAZIONI DI CUI SI PUÒ FRUIRE SUI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO

  • Redazione
  • 10 giugno 2016
[A cura di: Sicet] 
Ultima chiamata agli inquilini privati e pubblici per usufruire delle detrazioni d’imposta sull’affitto pagato. Questo attraverso la dichiarazione dei redditi che permette di recuperare importi variabili sulla base della tipologia del contratto d’affitto e del reddito posseduto. Una occasione da non sprecare visto il taglio dei sostegni agli inquilini nell’anno in corso che ha visto in particolare il mancato rifinanziamento del fondo di sostegno all’affitto da parte dello Stato. Contributo che veniva erogato ai conduttori con una alta incidenza canone/reddito e in difficoltà nel pagamento del canone. Una assenza che inciderà sulle famiglie più povere.Per gli inquilini che hanno un contratto a libero mercato (art.2 comma 1, legge 431/98), della durata di anni 4+4, vi è una detrazione di euro 300 con redditi inferiori a 15.493,71 euro. Oppure di 150 euro con un reddito tra i 15.493,72 e i 30.897,41 euro. Con il contratto di locazione agevolato o concordato (art.2 comma 3, legge 431/98) con durata di anni 3+2 è possibile una detrazione di euro 495,98 con un reddito inferiore a 15.493,71 euro che si riduce a 247,90 con reddito tra i 15.493,71 e i 30.897,41 euro. I giovani che hanno una età tra i 20 e i 30 anni ed in presenza di contratto d’affitto libero o concordato o transitorio e condizione di abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per primi tre anni del contratto di locazione purché in presenza di un reddito inferiore ad euro 15.493,71. Detrazioni anche per studenti universitari fuori sede o per i loro genitori che hanno sostenuto il pagamento del canone per i figli a carico con il 19% del canone pagato. Sono considerati studenti fuori sede quelli che hanno la residenza ad almeno 100 chilometri dall’università frequentata. L’importo massimo è di 2.633 euro per studente. Anche i lavoratori dipendenti trasferiti da non oltre tre anni in un’altra sede di lavoro, distante almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, ed in un’altra regione, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per tre anni con reddito inferiore a 15,493,71 oppure di 495,80 se compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Infine, gli inquilini delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica (dei comuni o IACP, ALER, ATER ecc.) e quelli degli alloggi sociali privati hanno diritto ad una detrazione di imposta pari ad euro 900 con un reddito inferiore ad euro 15.493,71 oppure di euro 450 con reddito tra 15.493,71 e 30.897,41. Per quest’ultima detrazione è necessario fornire l’attestazione di alloggio sociale effettuata dall’ente gestore. Mentre per tutte le altre tipologie di affitto serve copia del contratto di locazione registrato e le ricevute del canone corrisposto.
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
MANUTENZIONE IN CONDOMINIO: NON SEMPRE LE SPESE VANNO RIPARTITE
BOLOGNA, BOOM DI SFRATTI.”MA L’EMERGENZA CASA NON È TEMA ELETTORALE”

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Giu 10, 2016
Torino sperimenta la badante di condominio: un nuovo modello di assistenza per gli anziani
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 10, 2016
Montascale per anziani: soluzioni pratiche per rendere i condomini accessibili a tutti
televisione anziani
  • Varie
  • Redazione
  • Giu 10, 2016
Esenzione Canone Rai per gli anziani over 75: tutto quello che c’è da sapere

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena