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TUTTE LE DETRAZIONI DI CUI SI PUÒ FRUIRE SUI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO

  • Redazione
  • 10 giugno 2016
[A cura di: Sicet] 
Ultima chiamata agli inquilini privati e pubblici per usufruire delle detrazioni d’imposta sull’affitto pagato. Questo attraverso la dichiarazione dei redditi che permette di recuperare importi variabili sulla base della tipologia del contratto d’affitto e del reddito posseduto. Una occasione da non sprecare visto il taglio dei sostegni agli inquilini nell’anno in corso che ha visto in particolare il mancato rifinanziamento del fondo di sostegno all’affitto da parte dello Stato. Contributo che veniva erogato ai conduttori con una alta incidenza canone/reddito e in difficoltà nel pagamento del canone. Una assenza che inciderà sulle famiglie più povere.Per gli inquilini che hanno un contratto a libero mercato (art.2 comma 1, legge 431/98), della durata di anni 4+4, vi è una detrazione di euro 300 con redditi inferiori a 15.493,71 euro. Oppure di 150 euro con un reddito tra i 15.493,72 e i 30.897,41 euro. Con il contratto di locazione agevolato o concordato (art.2 comma 3, legge 431/98) con durata di anni 3+2 è possibile una detrazione di euro 495,98 con un reddito inferiore a 15.493,71 euro che si riduce a 247,90 con reddito tra i 15.493,71 e i 30.897,41 euro. I giovani che hanno una età tra i 20 e i 30 anni ed in presenza di contratto d’affitto libero o concordato o transitorio e condizione di abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per primi tre anni del contratto di locazione purché in presenza di un reddito inferiore ad euro 15.493,71. Detrazioni anche per studenti universitari fuori sede o per i loro genitori che hanno sostenuto il pagamento del canone per i figli a carico con il 19% del canone pagato. Sono considerati studenti fuori sede quelli che hanno la residenza ad almeno 100 chilometri dall’università frequentata. L’importo massimo è di 2.633 euro per studente. Anche i lavoratori dipendenti trasferiti da non oltre tre anni in un’altra sede di lavoro, distante almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, ed in un’altra regione, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per tre anni con reddito inferiore a 15,493,71 oppure di 495,80 se compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Infine, gli inquilini delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica (dei comuni o IACP, ALER, ATER ecc.) e quelli degli alloggi sociali privati hanno diritto ad una detrazione di imposta pari ad euro 900 con un reddito inferiore ad euro 15.493,71 oppure di euro 450 con reddito tra 15.493,71 e 30.897,41. Per quest’ultima detrazione è necessario fornire l’attestazione di alloggio sociale effettuata dall’ente gestore. Mentre per tutte le altre tipologie di affitto serve copia del contratto di locazione registrato e le ricevute del canone corrisposto.
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