• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

FACCIATA CONDOMINIALE REALIZZATA MALE: RISPONDE ANCHE IL DIRETTORE DEI LAVORI

  • Redazione
  • 30 settembre 2016

[A cura di: Confappi – Fna]

In caso di cattiva esecuzione di lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati ai condòmini. A stabilirlo è la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.18521 del 21 settembre 2016, che si esprime in merito alla responsabilità da cattiva esecuzione dei lavori e respinge il ricorso di un professionista, chiarendo che il direttore dei lavori risponde, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, e che è sufficiente che le azioni abbiano concorso a produrre l’evento, anche se frutto di differenti illeciti, o della violazione di norme differenti.

Il caso da cui discende la sentenza è quello di un condominio che aveva citato in giudizio sia l’impresa cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, sia il direttore dei lavori, al fine di ottenere il risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In secondo grado, la Corte territoriale (confermando nella sostanza quanto già deciso in primo grado) aveva rilevato la responsabilità dei convenuti in misura del 70% a carico dell’impresa e del 30% a carico del direttore dei lavori. 

Contro tale pronuncia, tuttavia, il direttore dei lavori aveva proposto ricorso per cassazione. «In tema di contratto di appalto – recitano i giudici – il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale».

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
LE MAGGIORANZE E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI
ENERGIA: MENO COSTI PER LE IMPRESE, MENO EMISSIONI DALLE ABITAZIONI

Related Posts

affittasi
  • Varie
  • Redazione
  • Set 30, 2016
Oggetti lasciati dall’ex inquilino: cosa può (e non può) fare il proprietario
  • Varie
  • Redazione
  • Set 30, 2016
Morosità incolpevole 2026: il salvagente pubblico per chi rischia lo sfratto
  • Varie
  • Redazione
  • Set 30, 2016
TARI 2026, il bonus del 25% arriva in bolletta: perché non basta l’ISEE basso e cosa rischia chi è in ritardo

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Box auto, come cambia la detrazione nel 2026 11 maggio 2026
  • Con un reddito familiare medio si può comprare casa da 252 mila euro 11 maggio 2026
  • Corte di Cassazione: sui rumori condominiali serve la prova concreta seria e oggettiva 11 maggio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena