• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

RENDICONTAZIONE: SE L’AMMINISTRATORE É RETICENTE, IL CONDOMINO PUÓ CHIEDERLA ALLA BANCA

  • Quotidiano Del Condominio
  • 21 luglio 2017

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia]

“Una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore”possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condòmini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, quarto comma, del Testo unico bancario, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi, che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso”. 

Così l’Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, con decisione n. 7960 del 16.9.2016 che, sulla base di tale principio, ha riconosciuto il diritto di una condomina ad ottenere a proprie spese, dalla banca interessata, copia della documentazione relativa agli estratti conto condominiali. Ciò, dopo che la predetta condomina aveva ripetutamente richiesto invano all’amministratore tale documentazione e dopo che la banca in questione, a cui era stata rivolta la stessa istanza, aveva rifiutato di evadere la richiesta alla luce del disposto di cui all’art. 1129, settimo comma, cod. civ. Disposizione che – lo ricordiamo – prevede, in particolare, che ciascun condomino, “per il tramite dell’amministratore”, possa “chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. 

Per completezza, si segnala che la decisione in parola, nonostante si conformi ad altre pronunce sul punto assunte sempre dal Collegio di Roma (cfr. dec. n. 8817/2015 e dec. n. 691/2015), si pone in contrasto con quanto, invece, affermato in altre occasioni dallo stesso Arbitro finanziario (cfr. Collegio di Milano, dec. n. 400/2014) nonché dal Garante della Privacy.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO: I CRITERI PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA
COME SCEGLIERE IL CLIMATIZZATORE PIÚ ADATTO ALLA PROPRIA CASA

Related Posts

casa e mutuo
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 21, 2017
Tassi BCE più alti: condomìni sotto stress, lavori rinviati e affitti in crescita. La nuova fase tecnica della gestione immobiliare
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 21, 2017
Lavori mal eseguiti sulle parti comuni: il singolo condòmino può agire da solo
vigili del fuoco
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 21, 2017
Antincendio condominiale, scatta la svolta: dal 26 settembre 2026 manutenzione solo con tecnici qualificati

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Elettricità, il conto che pesa: l’Italia quinta al mondo e seconda nel G20 28 settembre 2026
  • Tassi BCE più alti: condomìni sotto stress, lavori rinviati e affitti in crescita. La nuova fase tecnica della gestione immobiliare 28 settembre 2026
  • L’anno della stretta sui bonus casa: cosa cambia davvero per contribuenti e condòmini 28 settembre 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena