• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio

AMMINISTRATORE: SE NON SEGUI L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA TUA NOMINA É NULLA

  • Quotidiano Del Condominio
  • 28 luglio 2017

[A cura di: Studio legale Ma.Be.]

Con sentenza del 24 marzo 2017, n.818, il Tribunale di Padova ha dichiarato nulla ab origine la nomina dell’amministratore che non ha frequentato i corsi di aggiornamento previsti dal Dm 140/2014, in quanto, secondo il Tribunale, ogni condomino ha diritto ad avere come “amministratore del condominio persona qualificata”.

Per essere nominato amministratore è necessario quindi essere in regola con gli attestati riguardo all’attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, ossia seguire almeno 15 ore annuali di aggiornamento annuale e superare un esame finale. 

La nullità della nomina ha importanti ricadute sia nei confronti dell’amministratore che per la vita del condominio stesso. Innanzitutto, l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso, nonché non può stipulare contratti, e nemmeno agire in nome e per conto del condominio. Ma c’è di più. per sanare la propria posizione, non è sufficiente la sola iscrizione a un corso di aggiornamento: una formalità che, infatti, non legittima l’amministratore ad assumere incarichi.

Tale sentenza ha portato alla luce per la prima volta i risvolti dell’obbligo formativo degli amministratori derivanti dalla riforma del condominio di cui al legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, e l’importanza del costante e continuo aggiornamento degli stessi per l’esercizio della loro attività professionale.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
IL CORTILE: SERVE UN APPOSITO TITOLO PER SUPERARE LA PRESUNZIONE DI CONDOMINIALITА
FINANZIAMENTI PER L’ALLOGGIO: PROSPETTIVE E TREND DEI TASSI DI INTERESSE

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 28, 2017
Sostituzione del citofono con videocitofono in condominio: si tratta di innovazione o manutenzione straordinaria?
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 28, 2017
Infiltrazioni e muffa obbligano il condominio a interventi urgenti per la tutela della salute
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 28, 2017
No ai doppi infissi: in condominio sono lesivi del decoro architettonico

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Restructura 2025: l’architettura globale ridisegna il futuro dell’edilizia 7 novembre 2025
  • Giovani e casa: in Italia servono 67 anni di risparmi per comprare un appartamento 7 novembre 2025
  • Condominio: cosa sono i frontalini dei balconi e chi si occupa delle spese per la loro manutenzione 7 novembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena