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Distanze non a norma in condominio: quando si può derogare?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 novembre 2017

[A cura di: Confappi]

È consentito posizionare dei manufatti nel terrazzo di proprietà a distanze non regolamentari, ma soltanto per un uso più intenso e legittimo delle parti comuni. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 15 giugno 2017, n. 14916. Secondo il parere della Suprema Corte, è legittimo posizionare i manufatti (nel caso specifico una tettoia e un gazebo) nel terrazzo di proprietà esclusiva, a patto che le opere rispettino la struttura dell’edificio e non limitino l’utilizzo delle parti comuni agli altri condòmini.

La norma speciale sul condominio, infatti, prevale sempre sul regolamento generale in tema di distanze. Un concetto che la Cassazione aveva già affermato (sentenze n. 22838/2005 e n. 6546/2010) in quanto “la normativa in materia di distanze legali, in ambito condominiale non può trovare rigida applicazione, dovendosi tenere conto, avuto riguardo alla specificità dello stato dei luoghi, della reciproca compatibilità dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condòmini”.

In sostanza, il diritto del singolo condomino di godere della cosa comune più intensamente, anche apportando delle modifiche, prevale sulla disciplina urbanistica relativa distanze.

Tags
  • distanze legali
  • lastrico solare
  • terrazzo
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