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Successioni: spese condominiali gravano su ciascun proprietario

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 febbraio 2018

Due genitori vogliono vendere un’immobile di cui la figlia è legataria del 60% della nuda proprietà. Sull’unità, tuttavia, gravano oneri condominiali per spese di straordinaria amministrazione già deliberate, così i genitori, per ottenere l’autorizzazione alla vendita del bene, si rivolgono al Tribunale, secondo il quale sul legatario grava l’obbligazione propter rem, per espressa disposizione dell’art. 668, 1° co. c.c., con la conseguenza che il debito condominiale deve essere ripartito tra tutti i legatari. Pertanto, il Tribunale decreta che il debito condominiale venga estinto prima della vendita o contestualmente alla stessa.

————–
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. VIII, Ufficio Successioni,
decreto 7.10.2017
—————

DECRETO

Relativo al fascicolo iscritto al n. 15218 del ruolo generale per gli affari non contenziosi dell’anno 2017, su istanza di G.P. e T.R., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore M.P..

  • Vista l’istanza dei genitori in epigrafe indicati, proposta ai sensi dell’art. 747 c.p.c. nell’interesse della minore M.P.;
  • rilevato che il Tribunale è investito in questa sede per l’autorizzazione alla vendita dell’immobile sito in Roma, via …, meglio individuato nel corpo dell’istanza e nella perizia in atti depositata;
  • considerato che la minore è legataria del 60 % della nuda proprietà del detto immobile e che risulta già deliberato ed opportunamente distribuito l’onere condominiale per i lavori di straordinaria amministrazione;
  • rilevato che sul legatario grava l’obbligazione propter rem, per espressa disposizione dell’art. 668, 1° co. c.c., con la conseguenza che il debito condominiale deve essere estinto prima della vendita o contestualmente alla stessa al fine di evitare l’eventuale pregiudizio futuro in caso di mancato pagamento da parte di chi spetti;
  • ritenuto congruo il valore indicato in perizia e vantaggiosa alla minore la somma di denaro che sarà ricavata;
  • vista l’esiguità della somma contenuta nell’imputazione del bilancio condominiale per le suddette spese straordinarie che, pertanto, non rappresentano un ostacolo ad una valutazione favorevole dalla complessiva operazione per un più utile reimpiego del ricavato nell’interesse della minore;
  • visto il positivo parere emesso dal giudice tutelare in data 5 luglio 2017;

P.Q.M

  • Autorizza a procedere alla trattativa per la vendita;
  • Riserva al Collegio la definitiva autorizzazione ex art. 747 c.p.c., all’esito della proposta d’acquisto ad un prezzo non inferiore a 193.000 e a condizione dell’avvenuto pagamento del debito condominiale anche da parte degli altri legatari ovvero di proposta recante la espressa pattuizione circa la detrazione contestuale dell’onere condominiale indicato nella delibera del 16 giugno 2016 con diretto pagamento al condominio sotto la responsabilità del notaio rogante;
  • Riserva, altresì al Collegio, ogni disposizione sulle modalità di reimpiego.
Tags
  • giurisprudenza in condominio
  • nuda proprietà
  • sentenze
  • spese straordinarie
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