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Impianti termici ad uso civile: quando effettuare la manutenzione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 maggio 2018

[A cura di: CNA Installazione Impianti] Come noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico.

Occorre però considerare che l’impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi ed apparecchiature diverse, genericamente identificati come “sistemi”nella sua definizione, per cui risulta del tutto evidente che ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non possa prescindere da un’attenta analisi di ciascun “sistema” costituente l’impianto per valutarne non solo il potenziale deperimento ma anche l’eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di interesse.

In altre parole non è pensabile stabilire aprioristicamente alcuna periodicità degli interventi di manutenzione sull’impianto termico nella sua interezza, ma occorre scandire tali attività in funzione delle peculiarità delle apparecchiature e dei dispositivi ivi installati, avvalendosi anche della documentazione del progettista piuttosto che dei fabbricanti, ma tenendo sempre in debito conto potenziali prescrizioni di carattere normativo e/o legislativo.

Proprio sulla scorta di quest’ultima considerazione, si è ritenuto opportuno procedere con l’analisi di quei provvedimenti legislativi o normativi che afferiscono alle apparecchiature tipicamente utilizzate negli impianti termici, onde valutarne eventuali riflessi in merito alla periodicità degli interventi di manutenzione.

APPARECCHI A GAS

Nella stragrande maggioranza dei casi, il “sistema di produzione” di un impianto termico è costituito da un generatore di calore alimentato a gas combustibile per mezzo di un insieme di tubazioni ed accessori che la norma tecnica (UNI 7128:2015) definisce come “impianto interno”.

Circa il generatore di calore, trattandosi di un apparecchio a gas, occorre riferirsi ora a quanto prescritto dal nuovo “Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE” entrato in vigore il 21 aprile 2018.

Si tratta di un provvedimento che impone ai fabbricanti degli apparecchi a gas il rispetto di specifici “requisiti essenziali” per la immissione in commercio e la successiva messa in servizio dei loro prodotti, allo scopo di salvaguardare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni a patto che gli stessi apparecchi siano “usati normalmente” da parte degli utilizzatori. Ma quali sono i requisiti essenziali cui devono attenersi i fabbricanti degli apparecchi?
È lo stesso Regolamento (UE) 2016/426 che esplicita tali concetti nel suo articolato.

  • Art. 3 (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio)
    1. Gli apparecchi sono messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, soddisfano il presente regolamento.
  • Art. 5 (Requisiti essenziali)
    1. Gli apparecchi e gli accessori devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili, elencati nell’allegato I.
  • Art. 7 (Obblighi dei costruttori)
    1. All’atto dell’immissione dei loro apparecchi e accessori sul mercato o del loro utilizzo a fini propri, i fabbricanti garantiscono che essi sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
    2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III («documentazione tecnica») ed effettuano o fanno effettuare la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14. Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un apparecchio o di un accessorio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono il marchio CE.

Il fabbricante è tenuto quindi a produrre apparecchi secondo criteri condivisi in ambito comunitario il cui rispetto è sintetizzato nell’acquisizione della “marcatura CE”. Ma la disponibilità di un apparecchio siffatto rappresenta solo condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la sicurezza per i suoi fruitori. Occorre infatti che venga anche “usato normalmente” per non compromettere “la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali” (16° considerando del Regolamento 2016/426). In sostanza il legislatore individua nell’uso normale dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore finale, la conditio sine qua non per garantirne una fruizione sicura.
Diviene quindi essenziale stabilire cosa si intende con tale dizione peraltro contenuta nel medesimo Regolamento:

  • Art. 1 (Ambito di applicazione)

4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera “usato normalmente” quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;

b) è usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della presente trattazione, di particolare rilevanza appaiono i contenuti di cui al comma a) poiché è del tutto evidente che una scorretta installazione dell’apparecchio piuttosto che l’inosservanza delle disposizioni del fabbricante per la sua manutenzione, comportano il venir meno dell’uso normale dell’apparecchio con la potenziale sottrazione da ogni responsabilità del produttore in caso di incidente o di anomalia grave di funzionamento.

Circa la corretta installazione ci si deve evidentemente riferire ai contenuti del vigente D.M. 37/08, per cui l’apparecchio deve essere installato secondo la “regola dell’arte” da parte di personale abilitato che, così facendo, mette in condizione il proprio cliente di usufruire “normalmente” del proprio apparecchio. All’utente finale spetta invece il compito di mantenere nel tempo tali modalità di fruizione sottoponendo il proprio apparecchio a manutenzioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante. Viene meno quindi, l’obbligo di prescrizione da parte del fabbricante di cui all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 74/13, poiché in ogni caso, quanto da questi previsto in termini di periodicità della manutenzione sui propri apparecchi, assume carattere di perentorietà cui l’installatore, ovvero il manutentore, non potranno che attenersi.

In definitiva la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio.

In favore di questa tesi, depone anche quanto riportato nella documentazione rilasciata dal tecnico all’esito dei controlli di sua competenza. In calce al rapporto infatti, nelle sue diverse edizioni, l’uso normale dell’apparecchio è sempre stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del tecnico, in assenza di prescrizioni.


Allegato H al D.P.R. 412/93 modificato con D.P.R. 551/99

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.


Allegati F e G di cui al D. Lgs 192/05 e s.m.i.

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare Ο SI Ο NO


Rapporto Tipo 1 di cui al Decreto 10/02/2014

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati), che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e del beni.

L’impianto può funzionare Ο SI Ο NO


In conclusione il tecnico, dichiarando che l’apparecchio può essere usato normalmente, richiama formalmente i contenuti di cui al Regolamento 2016/426 (in precedenza quelli del D.P.R. 661/1996) per cui ne attesta la correttezza dell’installazione e rimanda al cliente il compito di far eseguire gli interventi di manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante del proprio generatore di calore che assumono quindi carattere di cogenza. Si rammenta peraltro che lo stesso D.M. 37/08 riprende, seppur in maniera meno incisiva, tali indicazioni laddove descrive gli  obblighi cui è tenuto il proprietario dell’impianto.

  • Art. 8 (Obblighi del committente o del proprietario)

3. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai  fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

APPARECCHI CONTENENTI GAS FLUORURATI

Si tratta di apparecchi largamente utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti e, più recentemente, anche per il riscaldamento invernale in sostituzione o in abbinamento ai tradizionali generatori di calore a gas. Come noto, il loro principio di funzionamento è fondato sulle proprietà di taluni gas (fluido frigorigeno o refrigerante) di cedere/assorbire calore in ambiente se ciclicamente compressi ed espansi.
Tali sostanze, derivate da idrocarburi opportunamente sintetizzati, si sono rivelate però estremamente nocive se immesse in atmosfera tal quali, per cui in ambito comunitario sono stati posti divieti e vincoli sempre più stringenti in merito alla qualità dei refrigeranti utilizzati nonché al personale incaricato alla installazione e/o manutenzione degli apparecchi “fissi” che contengono taluni gas fluorurati.

Senza entrare in merito alle disposizioni relative alle qualifiche del personale e delle imprese, in questa sede si ritiene opportuno sottolineare come la vigente legislazione imponga un controllo delle perdite con frequenza prestabilita in funzione del contenuto in gas fluorurati espresso in “tonnellate di CO2 equivalente”.

Di conseguenza, nel caso di impianti che utilizzano tali apparecchiature, la frequenza di manutenzione non è lasciata al libero arbitrio del tecnico ma deve rifarsi necessariamente anche a quanto stabilito da legislazioni diverse rispetto al D.P.R. 74/13 e, segnatamente, dal Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, il quale prevede quanto segue:

Quantità F Gas

Si osservi inoltre che, laddove venga utilizzata una pompa di calore di a gas, trova piena attuazione anche quanto prescritto dal Regolamento 2016/426 circa il “normale utilizzo” dell’apparecchio, per cui le istruzioni del fabbricante relativamente alla frequenza degli interventi manutentivi, assumono carattere di perentorietà.

APPARECCHI A BIOMASSA

In questo caso occorre rifarsi non già alle prescrizioni di cui alla legislazione di carattere energetico, che li vede esclusi da una serie di adempimenti (fatti salvi provvedimenti regionali), quanto piuttosto alla norma che ne regola l’installazione. Come noto, anche per questa tipologia di apparecchi occorre rifarsi al D.M. 37/08 per cui il tecnico, all’esito delle necessarie verifiche di sicurezza e funzionalità, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla “regola dell’arte” dell’impianto. Nel caso in esame la “regola dell’arte” è rappresentata dal pedissequo rispetto della norma UNI 10683:2012 novellata come “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”.

Ebbene tale norma, valida per apparecchi di potenza termica nominale minore o uguale a 35 kW, al punto 8.2 prevede quanto segue:

  • 8.2 (Periodicità delle operazioni)

La manutenzione dell’impianto di riscaldamento o dell’apparecchio devono essere eseguiti con periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali.
In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità indicate nel prospetto 13 a seconda della tipologia dell’impianto.

tipologia apparecchio installato

Anche in questo caso quindi, la periodicità della manutenzione sull’apparecchio non è demandata esclusivamente alle decisioni del tecnico ma è stabilita dalla norma tecnica ai sensi della quale l’installatore ha dichiarato la conformità del suo operato. Il rispetto di tale tempistica diventa quindi cogente per la fruizione sicura di apparecchi alimentati a biomassa.

CONSIDERAZIONI FINALI

Come anticipato in premessa, compito del tecnico è quello di stabilire periodicità e qualità degli interventi di manutenzione sull’impianto ma, come evidente, ogni sua decisione in materia deve comunque essere in linea e coerente con l’intero quadro legislativo vigente per quello specifico impianto/apparecchio. Di qui le implicazioni connesse al concetto di “uso normale”dell’apparecchio piuttosto che gli obblighi di verifica sugli F-Gas ed ancora il rispetto della “regola dell’arte” per la biomassa.

Considerato che oggettivamente non è affatto semplice districarsi nel nugolo di provvedimenti e norme che regolamentano il settore, di seguito si è tentato di riassumere le tempistiche minime di intervento attualmente previste per le tipologie di impianto più diffuse nel settore civile, facendo riferimento non solo agli apparecchi utilizzati ma anche ai sottosistemi che li costituiscono dando evidenza degli interventi comunque prescritti ai sensi di norme cogenti piuttosto che di altra legislazione.

Impianti ad uso civile: periodicità interventi di manutenzione:

impianto ad uso civile

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