• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

I consumi elettrici sono bassi? Niente agevolazione Ici

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 luglio 2018
lampadina spenta

Ai fini della revoca delle agevolazioni Ici possono essere presi in considerazione anche i consumi elettrici, qualora non consoni all’effettiva residenza in quella che è stata indicata quale abitazione principale. È quanto sancito dalla Cassazione con l’ordinanza 14793 del 7 giugno 2018, di cui riportiamo un estratto.

——————————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 7.6.2018,
n. 14793
——————————-

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Rio nell’Elba ha resistito con controricorso, i ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento ICI per il 2008-2010, per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale.

I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avevano ritenuto bastevole un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, per non riconoscere ai fini ICI il diritto all’agevolazione prevista per l’abitazione principale, pur in presenza di residenza anagrafica presso l’immobile oggetto di controversia.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è infondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d. lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”. (Cass. ord. n.12299/17, n. 13062/17).

Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i criteri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., i giudici d’appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l’elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell’Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a pagare al comune di Rio nell’Elba, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di euro 1.400, oltre euro 200 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Tags
  • bollette
  • consumi
  • imposte sulla casa
  • luce
  • sentenze di cassazione
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Giugno nero per i mutui: crolla l’importo medio erogato
Prestito ipotecario vitalizio: come funziona, a chi spetta, come si rimborsa?

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Lug 20, 2018
Antitrust: Enel risarcirà oltre 40mila clienti per più di 5 milioni di euro
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Lug 20, 2018
La bolletta dei “vulnerabili” in regime di maggior tutela
arera logo
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Lug 20, 2018
Elettricità: Maggior Tutela -2,4% nel II trimestre 2025 per i clienti vulnerabili

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena