• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Dottrina condominiale

Condominio: le spese postali: vanno ripartite secondo le tabelle millesimali

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 ottobre 2018

[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. Abiconf] Le spese afferenti ai servizi postali ed alla copisteria inerente alla gestione condominiale, essendo generalmente relative a servizi in comune e connessi all’attività amministrativa, vanno ripartite ai sensi dell’articolo 1123 c.c. primo comma sulla base dei millesimi generali di proprietà. Difatti, l’interesse alla corretta convocazione dell’assemblea di condominio e di conseguenza alla compiuta informazione dei singoli condòmini è del condominio nel suo complesso di “ente di gestione”, come pure, normalmente la corrispondenza dell’amministratore di condominio rispetto a singoli condòmini è pro condominio.

Spesso in condominio alcuni vorrebbero suddividere tali spese sulla base dell’erroneo convincimento che trattasi di spese nell’interesse del singolo condomino ricevente, e come tale tenuto alla contribuzione pro-quota personale; ciò ancor di più oggigiorno che si sta diffondendo il canale di comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Il rischio di queste “cattive” abitudini è che la delibera di approvazione del bilancio che le ricomprende venga impugnata per nullità radicale.

La conferma della Giurisprudenza

Sul punto vedasi a conferma giurisprudenziale il Tribunale Civile di Milano, SEZ XIII del 9 giugno 2015, n. 7103 a mente della quale: “Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all’invio di corrispondenza ai singoli condòmini, attenendo alle spese di amministrazione, vanno ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non invece imputate “ad personam”. Conseguentemente va dichiarata la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, nella parte in cui non ripartisca pro quota millesimale le spese di corrispondenza per invii postali”.

I regolamenti di condominio potranno però disporre regole precise ed anche in deroga al criterio generale su esposto.

Tags
  • amministratore di condominio
  • giurisprudenza in condominio
  • spedizioni postali
  • tabelle millesimali
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Quando l’antenna per la telefonia compromette l’uso del lastrico solare
Residenziale: lieve calo per i canoni di locazione

Related Posts

  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 17, 2018
Condominio: la modifica delle tabelle millesimali
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 17, 2018
L’installazione della fibra ottica in condominio
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 17, 2018
La revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena