• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Mancata convocazione all’assemblea di condominio. Chi può impugnare le delibere?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 3 giugno 2020

La mancata comunicazione a qualcuno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, e il diritto di impugnarla spetta unicamente al condomino che non sia stato convocato, mentre il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.

Sono i principi di diritto richiamati dalla Cassazione con la sentenza 10071 del 28 maggio 2020, di cui riportiamo un estratto.

————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 28.5.2020,
n. 10071
————-

Fatti di causa

1. Con ricorso ex art.1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, A.M. e G.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio …, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera condominiale del 22.2.2010 di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina E.

1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l’opposizione proposta da A.M. e G.M..

1.2. La corte distrettuale accertava l’omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell’edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la delibera, secondo l’orientamento espresso da Cass. 4806 del 7.3.2005, era annullabile e ravvisava l’interesse all’impugnazione, nel termine di trenta giorni, da parte di altri condòmini.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio … sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.

(omissis)

Ragioni della decisione

(omissis)

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1441, 1446, 1324 c.c., dell’art. 66 disp. att. c.c., dell’art. 110 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condòmini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condòmini. Trattandosi di ipotesi di annullabilità, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, l’unico ad avere interesse all’annullamento. Conseguentemente il condomino regolarmente convocato non potrebbe impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.

3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di carattere logico e giuridico, è fondato.

3.2. Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 l. 11 dicembre 2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23903).

3.3. Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U., Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

3.4. L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.

3.5. Il motivo va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

3.6. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Tags
  • convocazione assemblea
  • delibera annullabile
  • difetto di convocazione
  • impugnazione delibera
  • sentenze di cassazione
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Impiantisti in crisi: a due su tre non sono state pagate le fatture per i lavori svolti
Anammi, la proroga di 6 mesi ai rendiconti condominiali si traduce in un emendamento al Dl Rilancio

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Giu 3, 2020
Assemblea condominiale: le modalità di invio dell’avviso di convocazione
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Giu 3, 2020
Allontanamento del condòmino dall’assemblea ed effetti sull’impugnazione
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Giu 3, 2020
L’invalidità delle delibere assembleari

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena