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Assemblee condominiali: che cosa cambia con il Dpcm dell’11 giugno

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 giugno 2020

Chi ottimisticamente attendeva perlomeno dal DPCM dell’11 giugno , indicazioni precise circa la possibilità o meno, nonché circa le modalità per svolgere le assemblee condominiali in presenza, è dovuto restare, per l’ennesima volta deluso.

Come (quasi) sempre, nessun riferimento specifico al contesto condominiale, ma una serie di indicazioni relative ad altri comparti e/o situazioni, dalle quali è possibile desumere niente più che qualche considerazione di carattere generale.

Premessa: la Faq del Governo

Facciamo una premessa: nelle scorse settimane, il Governo era intervenuto sulla questione mediante l’aggiornamento delle Faq (relative, tuttavia, alla Fase 2, ndr.) dedicandone una anche alle assemblee di condominio.

La riportiamo di seguito:

D. Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?

R. Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

Inutile, tuttavia, precisare che:

  • una Faq non ha valore di legge, e nella fattispecie non ha neanche l’appoggio di uno specifico provvedimento normativo, in quanto non esistente;
  • peraltro, il contenuto della Faq secondo cui le assemblee (anche condominiali) da remoto sono compatibili con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni è già di per sé quantomeno discutibile dal punto di vista giuridico.

Il Dpcm 11 giugno

E veniamo dunque al DPCM dell 11 giugno, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le riunioni

Così come nei decreti precedenti, anche nel DPCM 11 giugno (alla lettera v) si precisa che:

sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Rispetto all’ultimo decreto in materia, tuttavia (vale a dire il Dl 17 maggio) è scomparsa la dicitura successiva: “È altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”.
Una maggiore apertura, dunque, allo svolgimento di riunioni e congressi, ammesso e non concesso che le assemblee condominiali possano essere fatte ricadere in tale novero e comunque fatte salve tutte le prescrizioni di sicurezza già contenute nei precedenti provvedimenti normativi e richiamate più volte anche in quest’ultimo.

I congressi

Sempre ai congressi (ma anche ai convegni, nonché agli eventi fieristici) fa riferimento l’allegato 9 del Decreto, rubricato “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
Ancora una volta: non è una scheda tecnica specificamente applicabile alle assemblee di condominio, ma certamente se ne possono trarre alcune indicazioni, utili magari anche ad integrare le linee guida elaborate e diffuse nei giorni scorsi da svariate associazioni dell’amministrazione condominale.

Fatta tale premessa, riportiamo alcuni dei punti maggiormente attinenti:

  • Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale (chiaramente, in caso di assemblea condominiale occorre fare il ragionamento opposto: parametrare gli spazi rispetto al numero massimo di potenziali partecipanti, ndr.).
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • (Nelle sale convegno), garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
  • (Eventuali) dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
    Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
  • Tutti gli uditori, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività  e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
  • Eventuali materiali informativi potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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