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Il contenuto del cartello di cantiere alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021

  • Quotidiano Del Condominio
  • 3 febbraio 2021

Antonietta Lozupone (consulente tecnico)

Obblighi

In prossimità dell’accesso dei cantieri edili, è obbligatorio esporre il cartello di cantiere, in modo che sia ben visibile e ben leggibile.

Il DPR n. 380/2001, (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia) all’ art. 20, comma 6 dispone che: “Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.” Il Decreto rimanda poi al Regolamento Edilizio del Comune il compito di stabilire le modalità di esposizione.

 

Anche il D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza Lavoro), al comma 7 dell’art. 90, legiferando sugli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, impone che: “Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.”

 

Dati e contenuti

Come previsto dalla legge, il cartello di cantiere deve essere affisso bene in vista, anche perché è ciò che per primo viene controllato da chi vigila sul territorio, perché permette di avere una panoramica su cosa si sta facendo, chi lo sta facendo e in base a quale autorizzazione. Il Comune è il primo organo ad esercitare il controllo dell’attività edilizia sul territorio, ma anche la ASL e l’Ispettorato del Lavoro vigilano sui cantieri, con un’inclinazione più verso la sicurezza e la salute di chi ci lavora. I regolamenti edilizi comunali, non solo definiscono le modalità di affissione, ma ne dettano anche le dimensioni minime.

Il cartello si acquista nei negozi di materiale edile, di solito è precompilato con le voci necessarie, e viene completato inserendo i dati richiesti. È importante conoscere le voci necessarie per identificare il cantiere, sapendo riconoscere ciò che manca o ciò che è necessario aggiungere.

I contenuti minimi sono:

–     il tipo di lavori che si stanno avviando (ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione, ecc.);

–     gli estremi del titolo che autorizza i lavori (il numero della pratica o del

Permesso di Costruire);

–     il nominativo del proprietario committente (per i lavori privati), o dell’amministrazione pubblica (per i lavori pubblici);

–     il nominativo della o delle imprese che interverranno nei lavori;

–     il nominativo della o delle imprese (eventuali) sub-appaltatrici;

–     il nominativo o i nominativi dei lavoratori autonomi (sempre eventuali);

–     il nome del progettista architettonico;

–     il nome, se c’è, del progettista delle opere strutturali;

–     il Direttore Lavori;

–     i nomi degli eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere;

–     il nome del coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione;

–     il direttore di cantiere, il soggetto che gestisce l’organizzazione del cantiere anche soprattutto per far osservare e rispettare i piani di sicurezza;

–     i nomi dei responsabili delle imprese subappaltatrici,

–     la data di inizio lavori, coincidente con quella indicata nella comunicazione fatta al Comune,

–     la data presunta di fine lavori.

 

Responsabilità

In caso di mancata affissione del cartello, di non buona visibilità o di non conformità alle norme, si rischiano ammende elevate; che possono arrivare fino a 10.329 euro, come dispone l’art. 44, comma 1 del DPR n. 380/2001, (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia) I responsabili individuati dalla giurisprudenza sono: sia il costruttore, che il direttore lavori, che il committente e il titolare del permesso – anche il proprietario insomma.

 

Modifiche

Nel 2021 sono molte le disposizioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio che hanno subìto una modifica. Tra queste, quelle relative al cartello di cantiere.

Con precisione, l’articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto il comma 14-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio, riguardante un adempimento a carico di coloro che avviano cantieri interessati da interventi agevolati dal Superbonus 110%.

Con questo nuovo comma è stato previsto l’inserimento di una particolare dicitura all’interno del cartello di cantiere, in particolare, dal 2021 si dovrà indicare la seguente dicitura:“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Tags
  • cartelli da cantiere
  • legge di Bilancio
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