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Le assemblee di condominio miste

  • Dott. Andrea Tolomelli
  • 1 marzo 2021

a cura di Andrea Tolomelli presidente ABICONF

Con il riconoscimento, nell’ambito del nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, della possibilità di tenere Assemblee in videoconferenza, è nato l’interrogativo in merito alla legittimità delle Assemblee in parte in videoconferenza ed in parte in presenza.

A mio avviso, l’Assemblea mista non è altro che un’Assemblea in videoconferenza con la presenza di un gruppo di condomini presso un determinato luogo, opportunamente attrezzato (quale ad esempio lo studio dell’Amministratore di Condominio).

In particolare, dovranno seguirsi le speciali indicazioni previste dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile in ordine alle Assemblee in videoconferenza. Così:

  • dovrà essere raccolto il preventivo consenso della maggioranza dei condomini all’assemblea on line (nell’assenza di una specifica norma regolamentare che l’ammetta);
  • nell’ambito della convocazione dell’Assemblea dovrà essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale questa si terrà;
  • Il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dovrà essere poi inviato (con la suddetta sottoscrizione) a tutti i condomini (anche i presenti) con le medesime modalità previste per la convocazione dell’Assemblea (raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani).

Infatti, non a caso, il nuovo quinto comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che: “la partecipazione può avvenire in videoconferenza”.

Non si rinvengono, dunque, disposizioni contrarie al fatto che un gruppo di condomini si trovino fisicamente in un certo luogo, purché questo sia funzionale a garantire una videoconferenza e dunque interazione ed ascolto da parte di tutti.

Ovviamente, nel caso il luogo sia determinato dall’Amministratore – quale il suo studio o altra sala – questo, in quanto organizzatore dell’evento, avrà l’onere di assicurare il rispetto delle precauzioni imposte dal COVID, quali spazio, distanziamento, sanificazione e mascherine di protezione. A tal proposito, nel caso, potrebbe essere d’aiuto utilizzare sale di hotel opportunamente attrezzate che ammettono i partecipanti sulla base di specifici protocolli sanitari.

Permettere a tutti i presenti di interloquire ed ascoltare da sistemi informatici, comporterà il problema di gestione di una postazione microfonata alla quale fare accedere i condomini a loro richiesta con le conseguenti necessità di corsie distanziate per gli spostamenti e di igienizzazione del microfono dopo ogni intervento.

In conclusione, non ravviso normative ostative all’Assemblea mista salvo notevoli preoccupazioni per organizzare luoghi e strumenti idonei ad assicurare l’utente dal rischio COVID.

Tags
  • assemblea condominiale
  • assemblea mista
  • videoconferenza
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