• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

L’ascensore installato successivamente alla costruzione dell’edificio a spese di alcuni condòmini appartiene esclusivamente a questi ultimi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 settembre 2021

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

In tutti i casi in cui il condominio non riesca a deliberare l’innovazione che consiste nell’installazione di un ascensore, la stessa può essere attuata, in virtù dell’art. 1102 c.c., anche a cura e spese di uno o alcuni condòmini soltanto.

Difatti, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1238/2021, ha stabilito che l’ascensore installato ex novo, ovvero in epoca successiva alla costruzione dell’edificio, per iniziativa ed a spese di solo taluni condòmini piuttosto che di tutta la collettività, appartiene esclusivamente ai condòmini che vi hanno contribuito, venendosi in tal modo a creare una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso.

Dunque, in tali circostanze, trova applicazione il principio fondamentale contenuto nell’art. 1102 c.c. dettato in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio considerato il richiamo fattone dall’art. 1139 c.c., che consente al condomino di fare uso della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Il Tribunale partenopeo ha ripreso il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l’ascensore installato “ex novo”, per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell’edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l’ hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell’opera, con l’obbligo di pagarne “pro quota” le spese all’uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall’art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell’ innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio” (Cass., ord. n. 10850, 08/06/2020).

Tags
  • ascensore
  • condominio
  • sentenze
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Superbonus. ENEA pubblica i dati di utilizzo al 31 agosto 2021
La riforma del catasto sarà un salasso per gli immobili?

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Set 8, 2021
La figura del “Revisore Condominiale”
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Set 8, 2021
Legionella nei condomini: allarme in crescita, responsabilità in aumento
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Set 8, 2021
Condominio, quando i lavori di ristrutturazione danneggiano il vicino: una nuova sentenza cambia le vecchie regole

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Edilizia in ripresa: volano i permessi di costruire nel terzo trimestre 2025 6 febbraio 2026
  • Casa venduta a prezzo stracciato? Il Fisco ti bussa alla porta 6 febbraio 2026
  • CASEITALY EXPO 2026, dove la posa diventa competenza 6 febbraio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena