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Contratti d’appalto o d’opera e il Duvri: la gestione

  • Redazione
  • 4 settembre 2024

Nel caso in cui un’Azienda (o comunque un committente privato) affidi a un esecutore esterno una lavorazione da eseguire presso la propria sede, come ad esempio un’attività di manutenzione, si parla di Contratti d’Appalto (quando l’esecutore è una Società) o di Contratti d’Opera (quando l’esecutore è un Lavoratore Autonomo) e i soggetti implicati nell’operazione sono il Committente (colui che affida la lavorazione e che paga per l’opera) e l’Appaltatore o Esecutore (chi esegue la lavorazione).
In questo contesto dobbiamo necessariamente considerare i rischi da interferenza, ossia quelli derivanti dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro. Abbiamo infatti due tipi di rischio da considerare:
• 1 – I rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente a cui saranno esposti i lavoratori dell’Appaltatore/Esecutore;
• 2 – I rischi introdotti dalle lavorazioni dell’Appaltatore a cui saranno esposti i lavoratori del Committente.
Il D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) definisce gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” nell’Articolo 26 prescrivendo la redazione di uno specifico documento, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) che analizzi e descriva la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.

Il Duvri
Il DUVRI è un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenza da redigere a carico del Datore di Lavoro committente. Con questo documento il datore di lavoro committente, in collaborazione con il Datore di lavoro dell’Appaltatore, valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
Come per tutti i documenti di valutazione del rischio, anche il DUVRI deve essere aderente alla specifica realtà aziendale e al contesto operativo nei quali vengono rese operative sia la valutazione sia la gestione delle interferenze.
Il DUVRI, come descritto al Comma 3 dell’Art. 26 del Testo Unico, serve a:
• promuovere la cooperazione dei Datori di Lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.

I rischi da interferenza
I rischi derivanti da interferenze sono tutti quei rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva di cui il Committente abbia la disponibilità giuridica.
Alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:
• rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente.
Non sono rischi interferenti:
• quelli specifici propri dell’attività del committente,
• quelli specifici degli Appaltatori o dei Lavoratori Autonomi affidatari.
Questi ultimi rischi sono descritti e gestiti dagli specifici DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) redatti delle singole aziende per le proprie attività e di cui il Datore di Lavoro Committente dovrebbe accertare l’esistenza, eventualmente richiedendone copia.

Verifica obbligatoria dell’idoneità tecnico professionale
Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità Tecnico-Professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Al momento la legislazione vigente (art. 90 del D.Lgs. 81/08) prevede una verifica formale dell’idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi consistente nell’acquisizione, da parte del Committente o del RdL, di una serie di documenti (ndr, tabelle edizione Giugno 2023 Italia Casa e Condominio).

Obbligo di redazione del Duvri
L’obbligo di redigere il DUVRI esiste quando gli appalti si svolgano all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva o comunque nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
L’obbligo di redazione del DUVRI è in capo al Datore di Lavoro Committente (D.Lgs. 81/08, Art. 26, Comma 3). Secondo l’Art. 26, il Datore di Lavoro Committente deve:
• verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa;
• promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
• fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il DUVRI, come tutti i documenti sulla sicurezza sul lavoro, è un documento dinamico da aggiornare ogni qualvolta si verifichino nuovi rischi da interferenza, ha valore contrattuale (e dovrebbe essere allegato al contratto di appalto o d’opera) e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Se il datore di lavoro non coincide con il committente
Secondo il comma 3-ter dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il committente redige in prima battuta un DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. In un secondo momento, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’esecuzione dei lavori, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI definitivo.

Sanzioni
In caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI, sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro committente che possono essere pecuniarie e detentive.
In particolare sono previsti: l’arresto da due a quattro mesi e l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Per evitare di incorrere in queste gravi violazioni è indispensabile produrre i documenti in maniera corrispondente ai contenuti minimi richiesti dalle normative vigenti.

Quando il Duvri non è prescritto
I casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e sono:
• servizi di natura intellettuale;
mere forniture di materiali o attrezzature;
• lavori o servizi la cui durata è inferiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
– rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998;
– svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr 177/2011);
o presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
– presenza di rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs 81/2008).

Contenuti minimi del Duvri
I contenuti minimi del DUVRI sono i seguenti:
• identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
• descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
• descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
• identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
• valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
• cronoprogramma delle attività che evidenziano rischi da interferenza;
• le attività oggetto dell’appalto;
• le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
• le attività lavorative omogenee per rischio;
• gli esecutori delle attività;
• organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• computo estimativo dei costi della sicurezza;
• coordinamento delle fasi lavorative.

Differenza tra Duvri e Dvr
Spesso si tende a confondere il DUVRI con il DVR, due documenti che partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma che hanno ambiti di applicazione e destinatari diversi. La differenza principale tra il DVR e il DUVRI è che il DVR include tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, mentre il DUVRI solo quelli che insorgono dall’interferenza tra più attività.
Inoltre, diversi sono anche i soggetti responsabili della loro redazione:
• per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività, ma eventualmente affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato);
• per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.

Flusso delle attività di redazione
1) Analisi attività:
• descrizione delle singole attività oggetto di appalto;
• analisi di ogni elemento della fase lavorativa, con l’individuazione di attrezzature impiegate, sostanze e preparati utilizzati
2) Individuazione rischi:
• individuazione dei fattori di rischio specifico esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna
• individuazione dei fattori di rischio trasmissibili dalle attività dell’Appaltatore ai lavoratori del committente presenti
3) Coordinamento interferenze:
• adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne) e le attività effettuate dalla azienda committente (attività interne);
• organizzazione, individuazione, segregazione delle aree di lavoro;
• spostamento temporale e/o spaziale delle fasi di lavoro per evitare interferenze.
4) Costi della sicurezza:
• definizione dei costi della sicurezza.

ALLEGATO XI D. Lgs. 81/08

Elenco dei lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

• 1 – Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

• 1-bis – Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.

• 2 – Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

• 3 – Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

• 4 – Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

• 5 – Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

• 6 – Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

• 7 – Lavori subacquei con respiratori.

• 8 – Lavori in cassoni ad aria compressa.

• 9 – Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

• 10 – Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

A cura di Francesco Orsini – Esperto nel settore Sicurezza B-SAFE

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