Con il nuovo anno, nonostante le numerose richieste di una proroga presentate dagli interessati e dalle loro associazioni di riferimento, sono entrati in vigore obblighi e sanzioni regolate dall’articolo 13 Ter del Decreto Anticipi, che è stato approvato a fine 2023 per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e per contrastare forme irregolari di ospitalità.
Pertanto coloro che gestiscono stanze, appartamenti, immobili sono stati chiamati a dotarsi del CIN, il Codice Identificativo Nazionale nato per monitorare e censire il panorama ricettivo italiano, entro la scadenza del 1° gennaio 2025.
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, tutti gli spazi destinati a ospitare viaggiatori e turisti devono far parte della Banca dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Lo scorso 3 giugno è arrivata online la piattaforma BSDR, utile per presentare la richiesta e verificare la presenza delle diverse strutture per affitti brevi e turistici nella banca dati. È quindi partita la fase sperimentale delle novità legate al CIN che si è chiusa ufficialmente con l’arrivo del nuovo anno: obblighi e sanzioni previste dall’articolo 13 Ter del DL n. 145 del 2023 sono ora, quindi, pienamente applicabili.
Entro la scadenza del 1° gennaio chi gestisce case, stanze e strutture per affitti brevi e turistici doveva aver ottenuto il CIN. Per essere in regola il codice deve essere esposto nello stabile e anche in tutti i relativi annunci.
Come si legge sul portale del Ministero del Turismo, coloro che non hanno richiesto la sequenza identificativa per la loro struttura sono suscettibili di sanzione per non aver rispettato gli obblighi di ottenimento, comunicazione e pubblicazione del CIN.
Secondo i dati pubblicati sul portale istituzionale, il 20 per cento circa delle strutture ricettive non risulta ancora censito.
Con l’entrata in vigore delle novità del Decreto Anticipi è inoltre necessario rispettare precisi standard di sicurezza a cui si legano, in caso di mancato rispetto, sanzioni che cambiano in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.
Queste le sanzioni previste:
• Mancata richiesta del CIN: da 800 a 8mila euro;
• Mancata esposizione del CIN: da 500 a 5mila euro.
Inoltre, per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali, sono previste ulteriori sanzioni nazionali e comunali per il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza:
• Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori: da 600 a 6mila euro;
• Mancata presentazione della SCIA al SUAP: da 2.000 a 10mila euro.