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In condominio le colonnine di ricarica elettrica sono considerate intervento straordinario

  • Redazione
  • 19 settembre 2025

L’evoluzione del mercato automobilistico, nel nome della riduzione delle emissioni di CO2, sta progressivamente diffondendo l’utilizzo di veicoli elettrici.
È pertanto in crescita la necessità di installare colonnine elettriche per la ricarica di auto anche nei condomìni.
Ma non è semplice realizzare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in stabili multifamiliari o condominiali, a causa della loro struttura proprietaria, che spesso rende il processo decisionale più complesso a causa di innumerevoli problematiche: costi elevati, mancanza di spazio, inadeguatezza dell’impianto elettrico esistente, mancanza di consenso degli altri proprietari, ambienti e impianti non a norma per ottenere l’autorizzazione.
Il tema abbraccia inoltre diversi aspetti giuridici legati principalmente alle proprietà comuni ed esclusive, alle necessità di autorizzazione e ai quorum assembleari richiesti.

Innovazione e manutenzione straordinaria
L’installazione delle colonnine elettriche rientra nel novero delle manutenzioni straordinarie.
L’articolo 1135 del Codice civile impone per queste opere l’obbligatoria costituzione del fondo speciale.
L’assemblea dovrà deliberare la costituzione di un fondo speciale in mancanza del quale la decisione sarà viziata da nullità.
Alle colonnine elettriche si applicano i divieti previsti per le innovazioni condominiali, per tali dovendosi intendere le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni.
Le colonnine elettriche in condominio sono vietate se arrecano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, alterano il decoro architettonico o rendono alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Per quanto attiene al limite della sicurezza dell’edificio, l’installazione di una colonnina per le auto elettriche dovrà essere curata da un tecnico specializzato in grado di rilasciare il certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento.

Il quorum deliberativo
L’articolo 17-quinquies del decreto legge 83/2012 dispone che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in condominio devono essere approvate dall’assemblea in seconda convocazione con la maggioranza espressa dall’articolo 1136, comma 3, Codice civile.
È sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, il condòmino potrà installare le colonnine elettriche a proprie spese.
Gli altri condòmini potranno partecipare successivamente ai vantaggi dell’innovazione, concorrendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.

L’installazione nel proprio box
Nel caso di impianto esclusivo all’interno dell’autorimessa privata, se l’installazione riguarda solo la propria unità immobiliare senza influire sulle parti comuni o sulla sicurezza del complesso, non sarà necessario premunirsi di autorizzazione assembleare.
Tuttavia, il condòmino sarà tenuto a informare l’amministratore, il quale dovrà garantire che l’intervento osserva le norme tecniche di sicurezza.

Modalità di utilizzo
Una volta deliberata l’installazione, è necessario stabilire le modalità di utilizzo delle colonnine elettriche.
Nessuna difficoltà se sono sufficienti per tutti i condòmini. Se, invece, il numero è insufficiente o se il loro utilizzo contemporaneo comporti sovraccarichi, sarà necessario prevedere turnazioni individuando un criterio di imputazione dei costi della ricarica che l’amministratore addebiterà agli utilizzatori.

Tags
  • colonnine di ricarica
  • condominio
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