L’installazione della fibra ottica in condominio è una questione che solleva dubbi tra i residenti, soprattutto riguardo autorizzazioni, procedure e costi. L’assemblea condominiale può opporsi ai lavori? Serve una delibera? La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, l’intervento può essere eseguito senza ostacoli, poiché la legge garantisce agli operatori il diritto di accesso alle parti comuni dell’edificio. Tuttavia, esistono alcune eccezioni da considerare.
Fibra ottica in condominio: quando può essere installata
Oggi, la connessione Internet veloce è diventata una necessità per studio, lavoro e intrattenimento. Per questo, sempre più famiglie scelgono di passare alla fibra ottica.
– Negli edifici nuovi la predisposizione è obbligatoria. Il Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014, convertito in Legge 164/2014) stabilisce che tutti gli edifici autorizzati dopo il 1° luglio 2015 devono includere canaline e spazi per la centralina della fibra.
– Negli edifici già esistenti, invece, uno o più condomini possono richiedere l’installazione senza necessità di una delibera assembleare. L’articolo 91 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (DLgs 259/2003) e la Legge 12/2019 garantiscono agli operatori il diritto di accesso, purché il normale uso della proprietà non venga compromesso.
L’amministratore può autorizzare direttamente i lavori di posa, considerandoli manutenzione straordinaria urgente (art. 1135 Codice Civile).
Può l’assemblea opporsi ai lavori?
Di norma, l’assemblea non può vietare l’installazione della fibra se richiesta da uno o più condomini. Tuttavia, esistono rari casi di diniego, tra cui:
– Rischi per la stabilità o sicurezza dell’edificio, comprovati da una perizia tecnica.
– Mancanza di spazi tecnici idonei a ospitare la centralina senza interventi invasivi.
– Danno significativo al decoro architettonico (art. 1120 Codice Civile).
– Presenza di alternative tecnologiche equivalenti, che garantiscono la stessa qualità senza bisogno di nuovi lavori.
Per quanto riguarda il decoro dell’edificio, il posizionamento di cavi sulla facciata non è considerato un valido motivo per opporsi. La Cassazione (ordinanza 209/2016) ha stabilito che gli interventi tecnologici non violano il decoro se effettuati con criteri di proporzionalità e minimo impatto visivo.
Cosa prevede la servitù di passaggio per la fibra
Se il cablaggio deve attraversare una proprietà esclusiva (ad esempio, un appartamento), il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 92) prevede la servitù di passaggio e di servizio. In alcuni casi, il proprietario può ricevere un’ indennità per l’uso del suo spazio, stabilita tramite accordo o procedura amministrativa.
Come avviene l’installazione
L’operatore segue una procedura standard, regolata dalle Linee Guida AGCOM (Delibera 449/16/Cons):
– Sopralluogo preliminare per verificare gli accessi e il percorso dei cavi.
– Comunicazione ai condomini e all’amministratore con indicazione di tempi e modalità.
– Posa dei cavi per collegare il palazzo alla rete esterna, con installazione della centralina nei locali tecnici.
– Collegamento degli appartamenti alla centralina condominiale per chi ha richiesto il servizio.
– Ripristino degli ambienti per eliminare eventuali danni causati durante l’installazione.
Chi paga per la fibra ottica in condominio
– Cablaggio delle parti comuni (centralina e collegamento alla rete): spese a carico di tutti i condomini , suddivise in base ai millesimi (art. 1123 Codice Civile).
– Collegamento ai singoli appartamenti : spese a carico dei condomini che hanno richiesto la fibra.
Conclusioni
L’installazione della fibra ottica non richiede autorizzazione assembleare, tranne in casi eccezionali. L’amministratore può autorizzare i lavori direttamente, garantendo ai condomini il diritto di accesso alla rete veloce. Se ci sono dubbi o opposizioni, è consigliabile informarsi presso l’amministratore o consultare un legale.