• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • Condominio
  • Varie

Taglio delle piante in condominio: regole, responsabilità e procedure

  • Redazione
  • 27 maggio 2025

Gestire gli alberi in un condominio non è solo una questione estetica: si tratta di un tema che coinvolge normative, regolamenti interni e possibili conflitti tra proprietari. Una potatura necessaria, un abbattimento per motivi di sicurezza o un intervento deciso per migliorare il decoro possono generare discussioni. Chi decide? Chi paga? E quali autorizzazioni servono?

Chi è responsabile della manutenzione delle piante condominiali?
La prima distinzione fondamentale riguarda la proprietà delle piante. In un condominio, le aree verdi possono essere private o comuni e la gestione cambia di conseguenza.
– Alberi in giardini privati → Se una pianta si trova in uno spazio di proprietà esclusiva, la manutenzione è a carico del proprietario, che dovrà occuparsi di potature e interventi, salvo eccezioni legate al decoro dell’edificio.
– Alberi nelle parti comuni → Se una pianta si trova in cortili, giardini condominiali o aree comuni, è considerata un bene condiviso ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile. La manutenzione sarà quindi decisa dall’assemblea e pagata da tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
– Caso particolare → Se un albero in un giardino privato è rilevante per il decoro architettonico dell’edificio, la giurisprudenza ha stabilito che anche gli altri condomini possono essere tenuti a contribuire alla sua manutenzione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: chi decide?
La gestione degli alberi si divide in due grandi categorie:
– Manutenzione ordinaria → Comprende interventi periodici come la potatura, la rimozione di rami secchi e la gestione della vegetazione per sicurezza e estetica. L’amministratore può intervenire direttamente (art. 1135 Codice Civile), salvo disposizioni diverse nel regolamento condominiale.
– Manutenzione straordinaria → Riguarda interventi urgenti e imprevedibili come l’abbattimento di un albero per rischio di caduta o danni strutturali. In questo caso, è necessaria una delibera assembleare, con votazione a maggioranza.

Regole e procedure per il taglio degli alberi
– Regolamenti comunali → Prima di tagliare o abbattere una pianta, bisogna verificare se il Comune impone vincoli particolari, soprattutto per zone vincolate o alberi di interesse storico.
– Autorizzazioni → In alcuni casi, è necessario chiedere un permesso al Comune prima di procedere con l’abbattimento. L’amministratore o il proprietario deve informarsi presso l’ufficio ambiente.
– Obbligo di conservazione del decoro → Il taglio di un albero può modificare l’aspetto dell’edificio, quindi l’assemblea deve valutare il possibile impatto e approvare la decisione.

Conclusione
La gestione delle piante condominiali non può essere presa alla leggera. Potature e abbattimenti devono rispettare norme civili e regolamenti comunali, con decisioni che variano a seconda della proprietà dell’area verde e della tipologia di intervento.

Tags
  • condominio
  • piante
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Tra nuovo Papa e internazionali di tennis, Roma il mercato immobiliare nell’anno del Giubileo
Sostituzione del box doccia: quali sono gli incentivi?

Related Posts

  • Attualità
  • Condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 27, 2025
Condominio e infiltrazioni dalle condutture di acque nere: le casistiche
  • Attualità
  • Condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 27, 2025
Bilancio condominiale in ritardo: regole, conseguenze e un caso reale
  • Attualità
  • Condominio
  • Varie
  • Redazione
  • Mag 27, 2025
Condominio, non é lecito occupare le parti comuni con beni personali

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Vendita di un immobile: chi conserva le detrazioni fiscali residue? 28 maggio 2025
  • Condominio e infiltrazioni dalle condutture di acque nere: le casistiche 28 maggio 2025
  • Decreto FER-X Transitorio: incentivi per le energie rinnovabili 28 maggio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena