Il condominio che amministro è composto da alloggi, negozi e uffici, tutti privi di contatore individuale. Per gli alloggi, fino ad ora si è utilizzato il criterio della ripartizione in base al numero delle persone, come da regolamento condominiale, ma gli uffici lo contestano.
Secondo la giurisprudenza, la ripartizione del costo dell’acqua si basa – ex articolo 1123, 1° comma, del Codice civile – sui millesimi di proprietà. Se invece sono installati contatori individuali, si farà riferimento al consumo individuale risultante dalla contabilizzazione.
Il criterio dei millesimi può essere modificato da una convenzione fra tutti i condòmini o dal regolamento condominiale contrattuale.
Nel caso in esame, il regolamento indica la ripartizione secondo il numero delle persone che abitano nelle unità immobiliari. Questo criterio è contestato per gli uffici, ma, se il regolamento condominiale non distingue la destinazione d’uso delle unità immobiliari, si ritiene che prevalga la suddivisione secondo il numero degli addetti ai singoli uffici.