Nel 2023 ho effettuato la sostituzione delle tapparelle presso la mia abitazione, ricevendo dal fornitore una regolare fattura accompagnata dall’indicazione che l’intervento avrebbe dato diritto a una detrazione fiscale. Ho pagato mediante bonifico parlante specificando la causale “Risparmio energetico”. Tuttavia, non sono riuscito a completare la comunicazione all’Enea, pertanto non ho indicato la spesa nel modello 730/2024. La dichiarazione all’Enea è obbligatoria in questo caso, oppure posso ancora beneficiare del bonus e iniziare a detrarre la spesa quest’anno, presentandola come seconda rata?
La sostituzione delle tapparelle può rientrare, a seconda delle caratteristiche dell’intervento, in due diversi regimi agevolativi: il Bonus Ristrutturazioni o l’Ecobonus.
La distinzione è fondamentale, soprattutto per capire se la comunicazione all’Enea è necessaria o meno.
Se l’intervento è stato eseguito nell’ambito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, e non è direttamente finalizzato a migliorare la prestazione energetica dell’edificio, allora ricade nel Bonus Ristrutturazioni. In questo caso, la comunicazione all’Enea non è obbligatoria, e l’utente può tranquillamente detrarre la spesa nel modello 730, anche se lo fa a partire dalla seconda rata.
Diverso è il caso in cui il fornitore ha qualificato l’intervento come legato al risparmio energetico, ad esempio come installazione di schermature solari: in tal caso, si applica l’Ecobonus, per il quale la comunicazione all’Enea è formalmente richiesta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Se questa comunicazione non viene inviata, entra in gioco il dibattito giurisprudenziale.
• Una prima posizione, rigida, ha stabilito che l’omessa comunicazione comporta la perdita del beneficio fiscale (Cass. n. 34151/2022).
• Una seconda, più recente e favorevole al contribuente, ha chiarito che la comunicazione all’Enea ha finalità di monitoraggio ambientale, e non costituisce un requisito essenziale per la detrazione, purché il contribuente dimostri che le spese siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico (Cass. n. 7657/2024). In linea con quest’ultimo orientamento, anche le sentenze nn. 12422 e 12426 del 10 maggio 2025 hanno ritenuto che il mancato invio della comunicazione non comporti automaticamente la decadenza dal diritto all’Ecobonus, se risultano rispettati i requisiti tecnici e fiscali sostanziali.
In sostanza, se l’intervento eseguito è riconducibile all’Ecobonus e la comunicazione all’Enea è mancata, è comunque possibile accedere alla detrazione, a condizione di dimostrare la natura energetica dell’intervento con idonea documentazione tecnica e fiscale.